Istanza di annullamento del preavviso di Fermo Amministrativo

L'istanza di annullamento del Preavviso di Fermo Amministrativo si presenta compilando il modello F2 fornito dall'Agenzia delle Entrate Riscossione


DOMANDA

Ricevuto da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) un preavviso di fermo amministrativo: si tratta dell’unico veicolo di proprietà, che utilizzo per gli spostamenti personali, ma anche per recarmi presso i clienti e in cantiere, spesso fuori sede.

Nel termine di 30 giorni (non ancora scaduti) mi sono recato presso gli uffici AdER per presentare istanza di annullamento tramite modello F2.

Gli addetti AdER mi hanno comunicato che nel mio caso non era possibile richiedere l’annullamento, perché secondo loro l’automobile non è bene strumentale per un architetto libero professionista iscritto all’albo; mi hanno riferito che posso utilizzare tranquillamente una bicicletta, oppure i mezzi pubblici, ovvero un taxi.

E’ corretto quanto mi è stato comunicato? Se no, come devo fare per evitare il fermo amministrativo?

RISPOSTA

Se si analizza attentamente il modello F2, con il quale si può presentare istanza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo notificato da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia), si rileva che è il destinatario del preavviso di fermo amministrativo a sostenere il possesso dei requisiti per l’annullamento dello stesso, dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi), che il bene mobile è strumentale all’esercizio della professione di architetto (nella fattispecie) e che il destinatario del preavviso è proprietario di quest’unico veicolo, volontariamente destinato all’attività professionale esercitata.

Per provare quanto sopra asserito, l’interessato allega poi copia del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo da cui si evince che il veicolo è di proprietà dell’istante ed è destinato ad uso proprio (e non di terzi), copia del tesserino attestante l’iscrizione all’albo unico nazionale degli architetti, copia del certificato di attribuzione di partita IVA.

Nel caso specifico, dunque, non ci dovrebbero essere elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza di annullamento: l’addetto allo sportello dell’ufficio territoriale dell’AdER ha forse inteso che chi presentava istanza era un architetto che svolgeva attività da lavoro dipendente e non un autonomo libero professionista. Del resto, l’addetto allo sportello AdER deve esclusivamente limitarsi ad attestare l’identità dell’istante e non è tenuto ad esprimere valutazioni anticipate sull’esito della procedura.

Qualora AdER dovesse, fortuitamente, rigettare ufficialmente (non per bocca di un impiegato) l’istanza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo, sarà possibile, dopo aver esperito regolare ricorso amministrativo in autotutela, rivolgersi al Giudice di Pace competente per il luogo di residenza dell’istante: non trattandosi di opposizione ad un atto esecutivo (il fermo amministrativo, infatti, è un atto di natura esclusivamente cautelare) non è competente la Commissione tributaria Provinciale (CTP), così come peraltro stabilito dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza 10261/2018.

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15 Maggio 2026