Successivamente ad un atto di pignoramento da parte di Equitalia, il mio avvocato ha inoltrato due ricorsi: il primo verso la Commissione Tributaria, l’altro al Tribunale del Lavoro. Tuttavia, io avevo chiesto anche allo stesso avvocato di fare in modo da sospendere il pignoramento, al contempo, del mio stipendio presso il mio datore di lavoro (un’azienda privata).
Mi rivolgo a Voi per ricevere un parere tecnico: avrebbe dovuto presentare un’istanza a parte ovvero la richiesta di sospensione delle cartelle presuppone anche la sospensione stessa del pignoramento?
Evidentemente la cartella esattoriale era originata dall’omesso o insufficiente pagamento di tributi e contributi: il che obbliga il ricorso presso la CTP ed il giudice del lavoro competenti territorialmente.
L’istanza di sospensione cautelare del titolo esecutivo (la cartella esattoriale), se accolta dal giudice, comporta la sospensione di tutte le azioni esecutive a cui l’atto è prodromico, compreso il pignoramento dello stipendio che, appunto si basa sull’inadempimento, nei termini, verso il debito iscritto a ruolo.
Nel suo caso, poteva essere correttamente esperito solo il tentativo di sospensione cautelare del titolo esecutivo (la cartella esattoriale), non dell’azione esecutiva (il pignoramento dello stipendio).
10 Giugno 2016 · Marzia Ciunfrini