Quale nucleo familiare bisogna indicare per l’Isee socio sanitario?

Nel calcolo dell'ISEE socio sanitario si tiene conto anche della condizione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del richiedente












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Può un figlio rifiutare di presentare l’Isee socio sanitario residenza (per motivi personali seri) richiesto per il contributo in struttura residenziale di un genitore, quando quest’ultimo e un fratello l’hanno di fatto escluso per anni dalla loro vita, elargendo denaro e favori solo a un figlio, e trovandosi ora in difficoltà economiche contattano il figlio escluso solo ora che ne trarrebbero beneficio?

E inoltre, cosa significa che i Servizi Sociali o l’Autorità Giudiziaria possono dichiarare che il figlio è estraneo sia in termini affettivi che economici? Cosa bisogna fare perché questo avvenga?

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (RSSA, RSA, residenze protette) si applicano regole di calcolo diverse per la determinazione dell’ISEE.

Nel calcolo dell’indicatore reddituale, in particolare, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza.

Ora, un figlio può benissimo rifiutarsi di fornire le informazioni necessarie (numero di protocollo della propria DSU/ISEE) oppure omettere di presentare la propria DSU/ISEE (il cui numero di protocollo deve essere referenziato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica sottoscritta dal genitore interessato a fruire delle prestazioni erogate presso una Residenza Socio Sanitaria Assistenziale) nel qual caso il genitore, anche avendo diritto al beneficio, sarà costretto a pagare la retta piena.

La componente non viene calcolata (e le relative informazioni non devono essere inserite nel modello) quando sia stata accertata una condizione di disabilità per il figlio o per un componente del suo nucleo familiare ovvero quando sia stata accertata l’estraneità del figlio stesso rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Per ottenere l’accertamento (che comporta comunque ritardi notevoli nei tempi di ricovero del genitore presso la RSSA) è necessario rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune in cui risiede il soggetto che deve fruire della prestazione, e presentare istanza diretta ad accertare l’estraneità del figlio, in termini di rapporti affettivi ed economici, verso i genitori. E’ sufficiente, di solito, per presentare l’istanza e avviare la procedura, una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata dallo stato di famiglia.

Solo a seguito dell’istruttoria condotta dall’assistente sociale, anche con l’eventuale ausilio della polizia municipale, e previa relazione scritta, il dirigente del settore certificherà l’eventuale stato di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici fra padre e quel figlio.

Completata questa procedura, non sarà più necessario inserire il numero di protocollo della DSU ISEE afferente quel figlio nel Quadro E della DSU/ISEE del genitore che richiede la prestazione socio-sanitaria di ricovero in struttura residenziale a ciclo continuativo.

C’è la possibilità, inoltre, per il richiedente la prestazione erogata in ambito residenziale a ciclo continuativo, qualora egli si trovasse in condizioni di disabilità o di non autosufficienza di far riferimento, nella DSU ISEE, al nucleo familiare ristretto, formato esclusivamente dal beneficiario stesso, da coniuge, dai figli minorenni, dai figli maggiorenni conviventi nonché dai figli maggiorenni non conviventi di età inferiore ai 26 anni senza reddito (o con reddito inferiore alla soglia di legge), non coniugati e senza figli.

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26 Maggio 2017 · Annapaola Ferri

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