Nucleo familiare ISEE e famiglia anagrafica (stato di famiglia) per un militare di carriera che trasferisce la propria residenza presso un parente o un affine

Nucleo familiare ISEE ISEEU e famiglia anagrafica, selezione - nucleo familiare isee












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Sono un militare e sono da poco stato trasferito per lavoro presso una diversa provincia rispetto a dove ho la residenza al momento: sto cercando casa e quando sarò trasferito effettivamente vorrei temporaneamente cambiare residenza presso alcuni parenti o amici.

Se andrò a vivere da alcuni parenti o amici il mio reddito farà cumulo con quello di chi mi ospita? Ho letto che la legge 223 del 1989 fa un eccezione nel mio caso; bisogna però, al momento di cambiare la residenza, dichiarare all’ufficiale di anagrafe, che si cambia residenza per motivi militari, religiosi, o altro.

Ai fini fiscali, il reddito percepito da un soggetto A non si cumula mai con quello percepito da un altro soggetto B, benchè appartenente alla stessa famiglia anagrafica di A, vale a dire il reddito di A non si cumula con quello di un altro soggetto B in quanto incluso nello stesso stato di famiglia in cui è inserito A.

Tuttavia i due soggetti A e B, inclusi nel medesimo stato di famiglia, in quanto aventi la stessa residenza e legati da vincoli di parentela, affettivi o di affinità, fanno parte dello stesso nucleo familiare (a meno di casi particolari).

Ne discende che se un soggetto B chiede il trasferimento presso un’unità abitativa in cui già risiede il soggetto A, nell’ipotesi che A e B siano legati da vincoli di parentela, l’ufficiale di anagrafe dispone, per legge, che A e B vengano inclusi nella stessa famiglia anagrafica, il che significa in generale (non sempre) che A e B fanno parte anche del medesimo nucleo familiare.

Alla regola appena enunciata fanno eccezione i militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell’arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza e distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento.

Tale tipologia di soggetti, così come previsto dall’articolo 10 bis lettera (a) del Decreto del Presidente della Repubblica 223/1989, qualora trasferiscano la propria residenza presso un parente o un affine, formeranno comunque una famiglia anagrafica a parte (lo stato di famiglia comprenderà un solo elemento) e un nucleo familiare a sé stante.

Ricordiamo, a beneficio di chi ci legge, che il vicolo di parentela è quello che unisce le persone che discendono da uno stesso soggetto, in linea diretta (padre e figlio, nonno e nipote) o in linea collaterale (fratelli, zio e nipote). L’Affinità, invece, è il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge: così suocera e nuore sono affini in primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, eccetera.

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26 Giugno 2019 · Giorgio Martini

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