ISEE – Patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare se la successione si conclude nell’anno successivo a quella del decesso

Il patrimonio immobiliare acquisito per successione dovrà essere riportato in DSU ISEE nel secondo anno successivo alla divisione ereditaria












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Mio padre è morto il 30/3/2018, ho proceduto con la successione che si è conclusa a febbraio 2019: in questo periodo il conto corrente (di mio padre) era bloccato ma ho dovuto comunque pagare le tasse dell’appartamento.

Vorrei sapere se i beni mobili e immobili devono essere indicati nella DSU per l’ISEE 2019 o se andranno indicati in quella del 2020.

Tale appartamento, pur essendo io erede è abitato da mia madre (i miei genitori erano separati ma non divorziati e lei ha il diritto d’uso) dovrò indicare io l’immobile nel 730 e nell’ISEE o per quest’ultimo dovrà indicarlo lei?

Nel quadro FC3 della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) vanno indicati i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto da ciascun componente il nucleo familiare. In particolare, va indicato il valore dei singoli cespiti posseduti dal soggetto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene.

Ne consegue, pertanto, che non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente; dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non piu posseduti alla data della dichiarazione.

Nel patrimonio immobiliare da indicare nella DSU/ISEE sono compresi i diritti reali di godimento assegnati (e, naturalmente trascritti nei pubblici registri) su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); dal patrimonio immobiliare sono invece esclusi gli immobili di proprietà sui quali insistono i diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi) a favore di terzi.

Quindi: l’erede la cui procedura di successione è stata perfezionata nel 2019 non dovrà includere nella DSU/ISEE l’immobile ereditato nel proprio patrimonio immobiliare finchè il coniuge superstite del defunto manterrà il diritto d’uso su quell’immobile (cioè fino a quando non potrà disporre dell’immobile). Viceversa, il coniuge superstite del defunto dovrà sempre indicare nella DSU/ISEE l’immobile per il quale detiene il diritto d’uso (anche in una DSU/ISEE presentata nel 2019).

Per quanto attiene il 730, vale lo stesso ragionamento: in caso di usufrutto o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi) il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato.

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6 Novembre 2019 · Giorgio Valli

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