Vivo da sette anni con mia figlia in una casa datami da mia madre in comodato d’uso gratuito: l’anno scorso, precisamente ad ottobre, il mio compagno, dipendente pubblico, ha deciso di trasferire la propria residenza presso la mia abitazione.
La bimba è ancora piccola e va alla scuola primaria (per la quale è prevista una refezione per 5 giorni la settimana)
Per la stessa, fino all’anno scorso pagavo 5 € al mese essendo io inoccupata.
Ora, però, che il mio compagno è entrato a far parte del mio stato di famiglia, quindi di conseguenza dovrei inserirlo nel mio ISEE, sono tenuta a pagare il massimo anche se lui non è il padre della bimba e sul certificato di stato di famiglia risulta coniugato?
In tale ipotesi, il calcolo del reddito che il mio nucleo familiare avrebbe percepito per l’anno 2016 sarebbe corrispondente ai soli tre stipendi percepiti da ottobre a dicembre o si calcola comunque l’annualità?
Quando si trasferisce la propria residenza in coabitazione con altri, per poter costituire un nucleo familiare a se stante bisogna dichiarare esplicitamente all’ufficiale di anagrafe che la convivenza è regolata da motivi chiariti nell’articolo 5 del DPR 30 maggio 1989, numero 223.
Ovvero:
Oppure dichiarare che la convivenza è motivata da:
Altrimenti, quando un soggetto chiede la residenza laddove già esiste una famiglia anagrafica, egli verrà incluso in quella famiglia anagrafica, se esistono vincoli di consanguineità con uno o più elementi della convivenza.
Ciò comporta la creazione di una seconda famiglia anagrafica, costituita esclusivamente dal nuovo venuto e nessun impatto sul nucleo familiare della bambina.
C’è da aggiungere che ai fini ISEE un soggetto coniugato, non convivente con il proprio coniuge, può essere collocato anche nel nucleo familiare dell’altro coniuge.
Ma, e qui sta il punto, l’opzione deve essere coerente e presa di comune accordo.
In pratica se la consorte del suo compagno dovesse presentare ISEE non includendo il marito, potrebbero nascere dei “casini” rilevanti in sede di controllo della dichiarazione ISEE per l’accesso al beneficio del minor costo di refezione.
Il suo compagno, si troverebbe infatti, a non essere incluso in nessuno dei due nuclei familiari (quello derivante dalla sua famiglia anagrafica e quello della consorte non convivente).
Infine, per rispondere all’ultima domanda in merito agli stipendi, va detto che il nucleo familiare è quello esistente alla data in cui si presenta la dichiarazione ISEE, i redditi sono quelli rilevabili, per ciascun componente, dall’ultimo CUD, 730, o UNICO.
18 Ottobre 2017 · Annapaola Ferri
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