In effetti è difficile affermare estraneità fra due soggetti che acquistano casa in comproprietà: e se l’ufficiale d’anagrafe si rifiuta di formare una scheda anagrafica distinta per ciascuno dei due soggetti, c’è ben poco da fare.
L’articolo 4 del regolamento anagrafico della popolazione residente (Decreto del Presidente della Repubblica 223/1989) stabilisce che, agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, di unione civile, di parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Ora, il vincolo affettivo fra due estranei non deve essere inteso esclusivamente basato su un rapporto di coppia (etero o omosessuale che sia), ma può derivare anche da un rapporto di amicizia o da una comunanza di interessi (come nella fattispecie): per cui, a fronte della dichiarazione di assenza di vincoli affettivi resa da entrambi gli interessati, l’ufficiale d’anagrafe può opporre la prova documentale della comproprietà dell’immobile in cui si stabilisce la nuova famiglia anagrafica e decidere, in autonomia, di registrare i due istanti in un’unica scheda.
14 Maggio 2020 · Genny Manfredi