ISEE 2021 – Redditi 2019 originati dal recupero coattivo disposto da sentenza passata in giudicato relativa ad importo per assegni di mantenimento non versati dall’obbligato

L’importo riscosso con il recupero coattivo andava eventualmente riportato nella dichiarazione dei redditi 2020 - anno di imposta 2019


DOMANDA

Sono madre single di un minore, dopo anni nei quali il padre di mio figlio non ha versato il mantenimento come da sentenza 200€ al mese, sono riuscita ad ottenere il pignoramento del suo conto corrente e dello stipendio, così nel 2019 ho ricevuto più di 8mila € tra spese legali e mantenimenti pregressi, ciò che ho ricevuto con delibera del tribunale non corrisponde a quanto avrei dovuto ricevere nel solo 2019 (2. 400€), ma alle spese legali, a pochi interessi e al mantenimento per gli anni dal 2011 al 2014.
Il CAF sostiene che devo dichiarare ciò che ho ricevuto per cassa e non per competenza, però io non trovo giusto dover dichiarare nell’ISEE quello che è un rimborso per un atto di pignoramento per anni pregressi di mancato mantenimento, per anni in cui ancora in ISEE non bisognava indicare alcun mantenimento.
Secondo voi cosa devo dichiarare? Avete conoscenza di una giurisprudenza in merito ai recuperi dei mantenimenti pregressi e all’ISEE?


RISPOSTA

L’importo riscosso tramite sentenza passata in giudicato nel 2019, andava eventualmente riportato nella dichiarazione dei redditi 2020 – anno d’imposta 2019: il principio da applicare è pertanto quello per cassa come indicato dal CAF e l’importo che andava sottoposto ad imposta sul reddito dipendeva anche dal dispositivo della sentenza, al netto, naturalmente, di un eventuale rimborso delle spese legali riconosciute dal giudice.
Non entriamo nel merito, pertanto su quello che dal punto di vista fiscale andava correttamente fatto nel corso del 2020 in quanto a dichiarazione dei redditi percepiti nel corso del 2019.
Andata com’è andata, attualmente, per quel che riguarda la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 2021 per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, i redditi sono quelli che emergono nella dichiarazione presentata nel 2020. Così come per il saldo di conto corrente va presentato quello relativo al 31 dicembre 2019.
Non c’è alcuna esigenza di scomodare la giurisprudenza della Corte Suprema.
Se non è stata a suo tempo presentata la dichiarazione dei redditi, nell’ISEE 2021 andrebbe indicato l’importo del credito, al netto delle spese legali riconosciute dal dispositivo di sentenza, sulla base del quale è stato notificato il precetto al debitore obbligato.
Oppure, se se la vuole rischiare, cambia CAF e non fa riferimento alcuno ai redditi recuperati coattivamente nel corso del 2019 (tenendo conto che è già in difetto per non averli dichiarati al fisco nel 2020).



27 Maggio 2021 - Roberto Petrella


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