Nota di iscrizione a ruolo per un debitore nullatenente

Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti sono depositate oltre il termine di 30 giorni dalla consegna







Entrando con lo SPID nel mio fascicolo del tribunale ho trovato per un atto di precetto queste diciture
ISCRIZIONE RUOLO GENERALE, ASSEGNAZIONE AUTOMATICA A SEZIONE, DESIGNAZIONE AUTOMATICA GIUDICE, DECRETO DI ACCOGLIMENTO – RICHIESTA ESECUTORIETA, CONCESSIONE ESECUTORIETA’ (ex art.

647 cpc), – INVIO ATTI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 29/06/2023
Premetto che intorno al 15 luglio mi è stato notificato un atto di precetto e sono nullatenente

BEGINNISH

La riforma dell’articolo 543 del codice di procedura civile prevede a carico del creditore un onere ulteriore, nel momento in cui procede al pignoramento presso terzi. A partire dal 22 giugno 2022 il creditore pignorante deve, infatti, notificare l’avvenuta iscrizione a ruolo sia al debitore esecutato che al terzo pignorato.

Tecnicamente l’iscrizione della nota ha la funzione di documentare dettagliatamente il contenzioso legale e di responsabilizzare un giudice riguardo alle future azioni esecutive.

Infatti, eseguita l’ultima notifica al debitore, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

L’iscrizione a ruolo deve essere effettuata anche quando il creditore o chi per esso (Agenzia delle Entrate Riscossione – AdER, ex Equitalia) procede ex articolo 492 bis, ovvero quando il creditore procedente chiede al Presidente del Tribunale di poter interrogare gli archivi della Pubblica Amministrazione (PA) allo scopo di poter ricercare, con modalità telematiche, i beni pignorabili del debitore.

Ora senza dilungarci ulteriormente sugli aspetti tecnici del codice di procedura civile, la sostanza rimane la stessa: se il debitore è nullatenente ed, in particolare, non ha uno stipendio/pensione, un conto in banca o alle Poste, non è proprietario di immobili, non è creditore verso terzi, egli non ha nulla da temere.

STOPPISH

7 Settembre 2023 · Michelozzo Marra


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