Iscrizione in CRIF per una sola rata di prestito pagata in ritardo con preavviso inviato tramite posta ordinaria – La procedura è corretta?


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Ho avuto un avviso per posta ordinaria, a luglio 2018, di iscrizione in CRIF da parte della mia Banca per una rata pagata in ritardo di aprile 2018. Al momento della ricezione dell’avviso tutti i pagamenti erano già stati riallineati e saldati, non vi era alcun canone arretrato. Nonostante le rimostranze alla mia banca di non procedere a tale iscrizione in quanto il tutto era già in linea, mi è stato risposto che non era possibile bloccare la procedura.

Chi ha ragione? Possono avvisarmi solo per posta ordinaria?

La normativa vigente prevede l’obbligo di un preavviso al debitore che ritarda il pagamento di una rata del prestito per allertarlo sulla sua imminente iscrizione nella Centrale Rischi degli Intermediari Finanziari (CRIF): il pagamento della rata è considerato in ritardo se effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza.

La comunicazione può essere inoltrata via posta ordinaria: se si può dire, questo rappresenta, paradossalmente, un vantaggio per il debitore, dal momento che quest’ultimo potrà sempre negare di aver ricevuto la missiva e chiedere in via, arbitrale (ABF) o giudiziale (AGO) l’annullamento della segnalazione a proprio carico in quanto, potrebbe asserire che, se l’avesse ricevuta per tempo avrebbe provveduto ad adempiere evitando l’iscrizione in centrale rischi.

Nel suo caso, tuttavia, la contestazione così congegnata sarebbe inutile perché quando lei paga il mese successivo due rate per compensare quella omessa al mese precedente ha già consumato il ritardo e non può più evitare la segnalazione (a cui la banca deve obbligatoriamente procedere se aderente al CRIF).

Voglio dire: il problema è che il preavviso di segnalazione in CRIF (non importa se per posta ordinaria o posta raccomandata) avrebbe dovuto esserle fatto pervenire prima della scadenza dei trentesimo giorno di ritardo, per darle modo di pagare la rata, prima che maturasse il ritardo di trenta giorni, requisito minimo per la procedura di iscrizione in CRIF.

Ecco, questo è quello che lei potrebbe eccepire in sede arbitrale (ABF) per contestare la segnalazione a suo carico effettuata dalla banca creditrice: sì, il preavviso mi è stato recapitato, ma quando non mi sarebbe stato più possibile adempiere per evitare la segnalazione; la ratio del preavviso di segnalazione è, infatti, proprio quella di dare modo al debitore di ravvedersi, non certo per informarlo di un fatto compiuto.

Ma attenzione: se lei ha accettato, formalmente, di ricevere le comunicazioni (estratti di conto corrente, avvisi, eccetera) con notifiche via web, potrebbe trovare un avviso di ritardo nel pagamento della rata nella sezione apposita di cui sono dotati tutti i portali bancari. Ed allora provare ad avere ragione in sede arbitrale o giudiziale potrebbe diventare più complicato.

10 Settembre 2018 · Annapaola Ferri


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