Iscrizione di fermo amministrativo su veicolo cointestato


Il cointestatario non debitore deve rivolgersi ai giudici tributari per ottenere la cancellazione del fermo disposto sul veicolo dal creditore esattoriale





Ho un recupero forzato sulla pensione per un prestito con una finanziaria non completamente rimborsato ed ho anche alcune pendenze con l’AdER per bolli dei precedenti veicoli e con Enti riscossione tributi del Comune Comune per un vecchio immobile. Tutti, eccetto la finanziaria con già il recupero in atto, mi hanno intimato i pagamenti pena iscrizione fermo amministrativo sull’attuale veicolo. Il problema che vorrei esporre è questo: il veicolo è ormai un rottame, per cui io e mio marito vorremmo demolirlo e comprarne uno che possa andare bene con poco prezzo ed intestarlo ad entrambi. Premetto che con gli Enti quale Comune e altri mio marito non è chiamato in causa; mentre per la finanziaria, che già riscuote la quota del pignoramento presso terzi (Inps) mio marito aveva posto la sua firma di garanzia per il prestito. Ora, se ci intestiamo il veicolo entrambi, questi Enti o la stessa finanziaria possono comunque iscrivere un fermo amministrativo sul veicolo? Grazie per l’eventuale risposta

Va innanzitutto premesso che l’iscrizione di fermo amministrativo, ex articolo 86 del DPR 602/1973, sul veicolo di proprietà del debitore può essere disposto esclusivamente dal concessionario nazionale della Riscossione, ovvero Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) o dai concessionari locali che operano per il recupero dei crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione (PA) in ambito comunale, provinciale o regionale.

In altre parole una banca o una finanziaria, creditrice insoddisfatta, non può disporre l’iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore.

Ora, secondo giurisprudenza prevalente è illegittima l’iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo in comproprietà fra più soggetti, di cui uno solo debitore esattoriale, dal momento che, con tale provvedimento, si preclude l’utilizzo del veicolo anche ai comproprietari non debitori. Ma, una volta che il creditore esattoriale abbia iscritto provvedimento di fermo sul veicolo cointestato (e ciò accade spesso, (in quanto le pronunce sulla questione non coinvolgono ancora la Suprema Corte di cassazione), i cointestatari non debitori, per ottenere la cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo, sono costretti, in ogni caso, ad adire la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex CTP), instaurando, comunque, un contenzioso tributario.

19 Aprile 2024 · Paolo Rastelli


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