Decadenza e prescrizione per la notifica di una cartella esattoriale originata dal mancato pagamento del verbale di accertamento della violazione al Codice della strada


Prescrizione multa, prescrizione situazioni particolari, selezione - prescrizione





Il termine entro il quale la Polizia Urbana deve iscrivere a ruolo una contravvenzione al Codice della strada (del 2014) notificata nei termini, è di 5 anni? Sapendo che il termine di prescrizione delle multe appunto è quinquennale, il dubbio è sul termine entro il quale va fatta la iscrizione a ruolo della contravvenzione da parte del Comando dei vigili (iscrizione effettuata nel 2017).

Dalla consegna poi del ruolo ad una società di gestione entrate e tributi (Soget spa) entro 2 anni va emessa la cartella esattoriale, altrimenti il credito diventa inesigibile, se non erro.

La Legge Finanziaria 2008 dispose che, a decorrere dal primo gennaio 2008, Equitalia non poteva svolgere attività finalizzata al recupero di somme di spettanza comunale relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, iscritte nei ruoli per i quali, alla data di acquisizione delle ex aziende concessionarie da parte della stessa Equitalia, non era stata notificata la cartella di pagamento entro due anni dalla consegna del ruolo.

La data di acquisizione delle ex aziende concessionarie da parte di Equitalia, come riportata al comma 7 della finanziaria 2008, fu il primo ottobre 2006. Quindi la decadenza biennale, a decorrere dalla data di esecutività del ruolo, della cartella esattoriale originata dal mancato pagamento del verbale per infrazione al Codice della strada accertata dalla polizia municipale, vale per tutte le cartelle esattoriali notificate in data anteriore al primo ottobre 2006: ma questa norma, ormai, fa parte della storia.

Per le sanzioni amministrative, quali anche quelle previste per infrazione al Codice della strada, il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data in cui è stata commessa l’infrazione. Infatti, l’articolo 28 della legge 689/81 dispone che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Non esiste, dunque, un termine di decadenza fissato per l’iscrizione a ruolo del debito derivante dal mancato pagamento del verbale di multa: la Pubblica Amministrazione deve agire in modo da riuscire a far notificare la cartella esattoriale, da parte del concessionario, nel termine perentorio quinquennale di prescrizione (cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione).

14 Maggio 2018 · Giuseppe Pennuto


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