Irpef a debito nel 730 2019 redditi 2018 – Acconti di luglio e novembre


Dichiarazione dei redditi





Nel 730 mi trovo irpef a debito per 632€ a causa del superamento della soglia di coniuge a carico (avendo lo stesso raggiunto a fine anno un reddito di 3180€). Ora vedo che l’Agenzia delle Entrate mi chiede, oltre alle 632 euro, un anticipo di pari importo per il prossimo anno (per quest’anno riesco a compensare con altri crediti oltre la metà dell’importo a debito).

Mi chiedevo se posso evitare di pagare gli acconti avendo il solo reddito da dipendente e che il coniuge non è comunque più a carico dal 1 gennaio 2019. In sostanza il prossimo anno non avrò più questa anomalia di irpef a debito e quindi vorrei pagare normalmente le trattenute irpef in busta paga mensilmente.

In che modo posso evitare di pagare gli acconti? E che contro indicazioni ci possono essere?

Come lei certamente saprà, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e deve trattenere le somme dovute a titolo di saldo e primo acconto relativo all’Irpef.

A novembre, invece, viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda rata di acconto relativo all’Irpef.

Se il contribuente vuole che la seconda rata di acconto relativo all’Irpef sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e/o ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi), oppure desidera che la trattenuta non venga effettuata, deve comunicarlo per iscritto al datore di lavoro entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto (anche zero).

L’omissione del pagamento di un acconto dovuto comporta, oltre all’integrale pagamento dell’imposta, l’obbligo di corrispondere gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, nonché una sanzione tributaria pari al 30% dell’imposta, sanzione che, tuttavia, può essere ridotta ricorrendo all’istituto deflativo del ravvedimento operoso.

Ad esempio, la sanzione tributaria viene ridotta ad 1/7 di quanto dovuto, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui si è verificato l’omesso pagamento dell’acconto.

16 Aprile 2019 · Giorgio Valli


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