L'iscrizione ipotecaria esattoriale non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Tuttavia, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, si provvederà ad iscrivere ipoteca. Il termine previsto può essere utilizzato dal debitore anche per presentare eventuali osservazioni: l'omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità. Queste le precisazioni, in tema di ...
Possiedo una casa prima abitazione ed una quota di una casa appartenente a tutti e 7 fratelli: la finanziaria mi ha ipotecato la prima casa e anche la quota della seconda casa ricevuta in eredità dai miei genitori insieme a 7 fratelli e anche 1/5 dello stipendio - Oltre a questo hanno pignorato anche mia moglie perché siamo in comunione dei beni. A mia moglie hanno ipotecato anche la quota della mia casa ricevuta in eredità. E legale come ha agito la finanziaria? Posso capire la casa di abitazione ma cosa c'entra mia moglie con la quota della casa che io ho ricevuto in eredità. Come è possibile che mi pignorano tutto se già mi pignorano lo stipendio? ...
Ipoteca esattoriale volontaria legale e giudiziale
La legge attribuisce efficacia di titolo esecutivo al ruolo – vale a dire, l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute – formato dalla Pubblica Amministrazione ai fini della riscossione a mezzo concessionario; così consentendo la formazione del detto titolo sulla base di un atto della stessa amministrazione, senza la necessità di ulteriore vaglio da parte dell'autorità giudiziaria. Il ruolo costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore, allo scopo di costituire una garanzia reale a favore del creditore in ragione di provvedimento autonomamente emesso dall'amministrazione, senza contraddittorio preventivo e senza il controllo successivo da parte del giudice. L'iscrizione di ipoteca esattoriale sugli immobili del debitore e dei coobbligati non è riconducibile all'ipoteca legale, nè all'ipoteca giudiziale, né, tantomeno, all'ipoteca volontaria, ma si fonda su un provvedimento amministrativo. L'ipoteca legale spetta innanzitutto all'alienante, sopra gli immobili alienati, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti, a carico dell'acquirente, dall'atto ...