Ipoteca su immobili: dubbi di illegittimità






Nel 2007 Equitalia ha iscritto un’ipoteca legale sugli immobili della famiglia di mia mamma per la sola quinta parte che riguarda uno dei suoi fratelli. La storia e’ venuta fuori solo ora in quanto, con il consenso di tutti i fratelli, si stava provando a vendere alcuni di questi immobili. Il motivo dell’iscrizione a ruolo e` l’inadempienza del pagamento delle rate di affitto al comune per l’abitazione in cui vive, abitazione di proprieta’ del comune stesso.

La cifra complessiva iscritta a ruolo era di 27000 euro diventati 32000 al momento dell’iscrizione dell’ipoteca. La domanda e’ la seguente: in base alla sentenza della Cassazione 2009 – Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 46/08/10 depositato il 28/04/2010 la quale conferma che “l’ipoteca legale è iscrivibile solo a imposte dirette e indirette con esclusione di Contributi e multe”, siamo in presenza di un’ipoteca illegittima? Se si, come si puo’ risolvere ? Grazie.

Per la riscossione delle somme non pagate (articolo 49 DPR 602/73) il concessionario della riscossione può promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni (art. 77 DPR 602/73) il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo’ iscrivere la garanzia ipotecaria purche’ l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro (ratione temporis: 8 mila euro).

Dunque, la legittimità dell’iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia è fuori discussione. Quello di cui si potrebbe discutere è la legittimità dell’iscrizione a ruolo da parte del Comune per il debito maturato in conseguenza all’omesso pagamento dei canoni per l’occupazione della casa comunale.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha sancito più volte che, ad esempio in riferimento alle sanzioni amministrative, non è autonomamente impugnabile il provvedimento con il quale l’amministrazione finanziaria iscrive ipoteca su un immobile di proprietà dell’ingiunto a meno che il ricorrente, formalmente impugnando l’avviso di iscrizione ipotecaria non intenda eccepire la nullità del titolo esecutivo su cui l’iscrizione ipotecaria fonda.

In altre parole, l’unica strada per impugnare l’iscrizione ipotecaria esattoriale appare quella di contestare la legittimità dell’iscrizione a ruolo del debito che l’origina o eccepire la violazione di altre norme quali l’omessa notifica del provvedimento cautelare (o degli atti presupposti) e l’incongruità del debito (che deve essere oggi inferiore ai ventimila euro e ieri inferiore agli ottomila).

Peraltro, la sentenza della CTR milanese che lei cita, e che noi non abbiamo avuto modo di ritrovare nella sua integrale estensione, sembra essere una pronuncia a favore dell’obbligo di notificare una intimazione di pagamento al debitore prima dell’iscrizione d’ipoteca (che è tutt’altro problema rispetto a quello prospettato).

11 Giugno 2015 · Giorgio Valli


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