Con l’azione revocatoria, ex articolo 2901 del codice civile, il creditore ottiene l’inefficacia nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia arrecato pregiudizio al recupero del credito.
L’azione revocatoria non elimina l’atto impugnato, ma lo rende semplicemente inefficace esclusivamente verso il creditore. Non si produce un effetto restitutorio, poiché il bene non rientra nel patrimonio del debitore, ma il creditore potrà promuovere sul bene oggetto di revocatoria azioni sia esecutive che conservative, come se il bene non fosse mai stato soggetto all’atto dispositivo.
Pertanto, con il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza dichiarativa dell’inefficacia del trasferimento di proprietà per donazione, l’ipoteca giudiziale potrà essere iscritta sul bene donato, nei confronti del donatario.
29 Dicembre 2017 · Ludmilla Karadzic