Ipoteca di Equitalia su prima casa in comproprieta’ con la mia ex moglie


L'ipoteca si elimina pagando il debito per il quale è stata iscritta garanzia.





Vorrei sapere cosa fare per eliminare l’ipoteca e risultando ancora la residenza anagrafica presso la casa dove vive la mia ex moglie, cosa posso fare anche per il cambio di residenza a casa della mia compagna. Non voglio crearle problemi di eventuali pignoramenti

L’ipoteca si elimina pagando il debito per il quale è stata iscritta garanzia.

Il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore e’ azione esecutiva assai poco efficace: il creditore vi ricorre quando, nella residenza o nel domicilio del debitore, e’ ragionevolmente presumibile rinvenire beni di valore (quadri d’autore, gioielli, collezioni, mobili di antiquariato).

Tanto premesso, opera, per quanto attiene il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, il principio della presunzione legale di proprieta’: tutto quello che si trova nella casa in cui vive il debitore e’ di proprieta’ del debitore stesso.

Le conseguenze derivanti dal principio appena enunciato possono essere limitate con la stipula di un contratto di comodato d’uso (fra lei e la sua compagna), registrato presso l’Agenzia delle entrate, sia dell’appartamento (o dei locali dell’appartamento occupati dal debitore) che dei beni (mobili, arredi, elettrodomestici, impianti di servizio e quant’altro) in tali spazi collocati.

Tuttavia, cosi’ come stabilito dalla Corte di cassazione (sentenza 23625/12), l’attivita’ svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare é meramente esecutiva, e deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento eventualmente esibiti dal debitore, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione del terzo all’esecuzione.

Cio’ significa che l’ufficiale giudiziario potrebbe, anche a fronte dell’esibizione del contratto di comodato registrato da parte del debitore esecutato, procedere comunque al pignoramento (magari lasciando in custodia i beni pignorati al debitore stesso).

Al verificarsi di una simile circostanza, il comodante (nella fattispecie la sua compagna) sarebbe costretto a rivolgersi ad un un avvocato per presentare, al giudice delle esecuzioni, istanza di liberazione dei beni pignorati dall’ufficiale giudiziario.

Non sempre accade: il piu’ delle volte l’ufficiale giudiziario esaminato il contratto di comodato e ispezionati i locali, va via e redige verbale di pignoramento infruttuoso. Ma, non e’ escluso che la questione potrebbe complicarsi richiedendo l’intervento (e l’onorario) di un legale.

15 Maggio 2016 · Carla Benvenuto


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