Invitalia e notifica intimazione di pagamento


Il recupero dei crediti vantati da Invitalia avviene ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in G.





Giorni fa il postino ha consegnato nella mani di mio padre una raccomandata in cui si richiede il pagamento di somme non versate per un finanziamento da me ottenuto nel 2002 (A quanto ammonta in questo caso la durata della prescrizione?) da parte di Invitalia (ex sviluppo italia).

Di fatto io non risiedo più nella casa dei mie genitori e non vorrei coinvolgerli in questa faccenda visto che non li riguarda affatto. Faccio presente che il postino ha poi imbucato nella cassetta delle lettere nei giorni successivi un avviso di giacenza (un semplice taglaindo) col quale si informa dell’avvenuta notificazione. Quello che mi chiedo è se io non mi presento a ritirare la comunicazione in giacenza si può considerare rispettato il dettato di cui al comma 6 dell’art. 7 della Legge 20 novembre 1982/960 secondo cui “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.”? Lo chiedo sia ai fini dell’interruzione della prescrizone sia ai fini dell’impugnativa di un’eventuale cartella di pagamento a seguito di iscrizione al ruolo.

Il recupero dei crediti vantati da Invitalia avviene ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in G.U. del 7 marzo 2008 recante “Autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei crediti vantati dalla Agenzia nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A. nei confronti dei beneficiari delle agevolazioni per l’autoimpiego di cui al titolo II del D.Lgs. 21 aprile 2000 n.185″.

Tale procedura permette all’Agenzia – in ossequio ai principi di cui all’art.13 del D.M. 28 maggio 2001 e, quindi, all’obbligo di provvedere al recupero del credito secondo criteri di economicità – di provvedere per tale tipologia di credito alla riscossione coattiva mediante ruolo previa emissione di una ingiunzione di pagamento istruita ed inviata nelle forme dell’atto giudiziario.

In caso di mancata opposizione da parte del beneficiario in sede civile, si viene a formare la cartella esattoriale la cui riscossione viene gestita da Equitalia/Gerit.

La prescrizione del finanziamento è decennale. A lei dovrebbe essere pervenuta l’ingiunzione di pagamento. Se suo padre non ha ritirato l’atto e questo è stato posto in giacenza, dovrebbe seguire l’invio della raccomandata informativa.

Non ritirando personalmente (o tramite persona delegata) l’atto in giacenza, si evita che la notifica abbia raggiunto comunque lo scopo. In pratica, la situazione che si determina è quella in cui l’atto non le è stato mai notificato.

A scanso di equivoci, va ribadito che il ragionamento svolto vale se, e solo se, la sua variazione di residenza è stata registrata in anagrafe.

6 Giugno 2012 · Ludmilla Karadzic


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