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In riferimento alla mia precedente discussione giorni fa il postino ha consegnato nella mani di mio padre una raccomandata in cui si richiede il pagamento di somme non versate per un finanziamento da me ottenuto nel 2002 da parte di Invitalia (Ex sviluppo Italia). Di fatto io non risiedo più nella casa dei mie genitori e non vorrei coinvolgerli in questa faccenda visto che non li riguarda affatto ….faccio presente che il postino ha poi imbucato nella cassetta delle lettere nei giorni successivi un avviso di giacenza (un semplice taglaindo) col quale si informa dell’avvenuta notificazione…..quello che mi chiedo è se io non mi presento a ritirare la comunicazione in giacenza si può considerare rispettato il dettato di cui all comma 6 dell’art. 7 della Legge 20 novembre 1982/960 secondo cui “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.” ? Lo chiedo sia ai fini dell’interruzione della prescrizone sia ai fini dell’impugnativa di un’eventuale cartelal di pagamento a seguito di iscrizione al ruolo. Grazie anticipatamente per la risposta.”
Avete cortesemente risposto
“Il recupero dei crediti vantati da Invitalia avviene ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in G.U. del 7 marzo 2008 recante “Autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei crediti vantati dalla Agenzia nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A. nei confronti dei beneficiari delle agevolazioni per l’autoimpiego di cui al titolo II del D.Lgs. 21 aprile 2000 n.185″.
Tale procedura permette all’Agenzia – in ossequio ai principi di cui all’art.13 del D.M. 28 maggio 2001 e, quindi, all’obbligo di provvedere al recupero del credito secondo criteri di economicità – di provvedere per tale tipologia di credito alla riscossione coattiva mediante ruolo previa emissione di una ingiunzione di pagamento istruita ed inviata nelle forme dell’atto giudiziario.
In caso di mancata opposizione da parte del beneficiario in sede civile, si viene a formare la cartella esattoriale la cui riscossione viene gestita da Equitalia/Gerit.
La prescrizione del finanziamento è decennale. A lei dovrebbe essere pervenuta l’ingiunzione di pagamento. Se suo padre non ha ritirato l’atto e questo è stato posto in giacenza, dovrebbe seguire l’invio della raccomandata informativa.
A scanso di equivoci, va ribadito che il ragionamento svolto vale se, e solo se, la sua variazione di residenza è stata registrata in anagrafe.
Non ritirando personalmente (o tramite persona delegata) l’atto in giacenza, si evita che la notifica abbia raggiunto comunque lo scopo. In pratica, la situazione che si determina è quella in cui l’atto non le è stato mai notificato.”
Nella risposta correttamente si dice che si tratta di ingiunzione di pagamento, tuttavia se non erro la fattispecie a cui faccio riferimento è un po’ diversa; intendo dire che mio padre non ha rifiutato il plico (semplicemnte perchè riteneva che la raccomandata di cui non conosceva il contenuto potesse interessarmi), quindi non siamo di fronte ad un rifiuto di plico o mancata apposizione della firma sull’avviso di ricevimento in virtò dela quale rifiuto la notifica sarebbe comunque valida; in questo caso infatti alla consegna a persona diversa dal destinatario mi sembra debba seguire (a pena di annullabilità?) l’invio di una raccomandata ad consegnare al destinatario… ai sensi del comma 6 dell’art. 7 della Legge 20 novembre 1982/960 (novellato) secondo cui “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.” ?
In questo caso il postino è ripassato e non trovando nessuno ha lasciato un tagliando a me indirizzato (avviso di giacenza – oggetto: comunicazione di avvenuta notifica) che invita a recarsi alla posta per ritirare “l’oggetto” entro 30 gg tarscorsi i quali “l’oggetto” verra rispedito al mittente.
A questo punto mi chiedo se la ratio della norma è quella di esser certi della effettiva conoscenza del destinatario dell’avvenuta notifica, lasciando un semplice tagliando risulta rispettato il comma 6 dell’art. 7 della L 960/82? Posso eccepire la nullità della notifica e se si quando? In sede di impugnativa della ingiunzioen di pagamento (ma credo che così ammetterei implicitamente di essere a conoscenza della notifica) o solo dopo avere ricevuto la cartella esattoriale?
Riguardo alla prescrizione decennale trattandosi di un finanziamento con rimborso rateale per il calcolo del termine a partire del quale conteggiare il periodo di prescrizione posso a quale atto/atti devo far riferimento?
Ovviamente un eventuale ricorso andrebbe presentato in occasione della notifica della cartella esattoriale, eccependo la “presunta” omessa notifica dell’ingiunzione di pagamento.
Con la consapevolezza che con la consegna del plico a suo padre il giudice potrebbe ritenere che la procedura di notifica abbia comunque raggiunto lo scopo: chi ha preso in consegna il plico è un genitore del destinatario e non un terzo.
Sul punto la giurisprudenza si è più volte espressa nel senso della non decisiva rilevanza del requisito della convivenza – non espressamente menzionato dall’art. 139 c.p.c. -, risultando sufficiente l’esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la «persona di famiglia» consegnerà l’atto al destinatario (Cass. Civ. sent. 23368/2006; nello stesso senso, ad esempio, Cass. Civ. ord. 21362/2010 e Cass. Civ. sent. 9590/2010).
Per la valutazione del termine di prescrizione, ammesso che Sviluppo Italia o Invitalia non possano esibire attestati di notifica successivi, si può prendere a riferimento la data della prima rata rimasta impagata.
6 Giugno 2012 · Ludmilla Karadzic
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