Accordo transattivo a saldo stralcio – L’importo calcolato dal creditore (eventualmente gonfiato da una non corretta applicazione degli interessi di mora e legali) non è novativo


Accordo a saldo stralcio e debito rinunciato, accordo transattivo a saldo stralcio, recupero crediti





Qualche giorno fa sono stato contattato da una società di recupero crediti per conto di Banca Ifis relativamente ad un debito che secondo loro è arrivato a 26 mila euro.

La consulente mi dice al telefono che la banca sarebbe disponibile ad un saldo e stralcio, così mi sono preso qualche giorno, ho cercato tutto quello che potevo racimolare e ho fatto telefonicamente la mia proposta, 6500€ in un’unica soluzione. Mi hanno richiamato dicendo che la banca ha accettato la proposta è che andava messa nero su bianco, ed è qui che iniziano i miei dubbi. La società mi manda un modulo prestampato, riempito con i miei dati, per fare la proposta è mi dice di firmarlo e inviarlo per raccomandata.

Io a quel punto firmò il modulo, allego una lettera e scrivo sul modulo prestampato il numero di raccomandata con il quale è stato inviato e che è allegato ad una lettera. Mi richiamano dicendo che la proposta in quel modo non può essere accettata e che devo firmare il modulo senza allegare lettere insieme (nella lettera che ho allegato c’era scritto che non riconoscevo il debito e che aspettavo la lettera di accettazione nella quale c’era scritto che a pagamento effettuato sarei stato “libero”).

La mie preoccupazioni sono:
1- se la banca vuole chiudere perché rifiutare la proposta anche se con una lettera allegata?
2- è normale che inviino loro i moduli per una proposta che devo fare io?
3- se firmo una proposta in cui c’è La dicitura “importo totale dovuto ..” Sto riconoscendo che io sono debitore di quell’importo? E soprattutto facendo questi quali possono essere i problemi? Perché leggo ovunque che non va riconosciuto il debito?

Le preoccupazione di chi riceve denaro da un soggetto che non riconosce tale pagamento come riconducibile ad una obbligazione non prescritta e che si intende estinguere, seppure con un importo ridotto e magari dilazionato (a saldo stralcio), è quella di poter essere successivamente denunciato, da chi paga, per il reato di estorsione.

Se si intende estinguere il debito, senza riconoscere gli aggravi applicati dal creditore (interessi legali e moratori nonché eventuali penalità), si può anche fare riferimento, nel modulo e nello scambio epistolare inerente la trattativa, al debito residuo alla data di scadenza del piano di ammortamento (più aggravi di legge).

In ogni caso, qualora l’accordo stragiudiziale a saldo stralcio non andasse in porto ed il creditore volesse procedere giudizialmente, dovrà sempre chiedere un decreto ingiuntivo basato sul contratto originario (non quello a saldo stralcio) ed applicando interessi e penalità previste dalla normativa vigente e dal contratto stesso (non fondati semplicemente su dichiarazioni unilaterali presuntivamente e implicitamente accettate in base alle comunicazioni intercorse con il debitore, presentando al giudice, come prova di acquiescenza, la proposta di composizione stragiudiziale del contenzioso su un importo ridotto rispetto a quello preteso). E, comunque, la pretesa del creditore potrà sempre essere contestata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e/o nelle obbligatoria fase di mediazione prima di instaurare il contenzioso giudiziale vero e proprio.

22 Settembre 2019 · Loredana Pavolini

Non ho capito soltanto un passaggio. Se firmo una proposta in cui nel campo importo dovuto è riportata una cifra (gonfiata molto rispetto alla cifra originaria) e poi nella proposta c’é una postilla in cui si dice “riconosco che l’importo indicato nel campo ‘importo dovutò è dovuto a XXX e mi impegno ad effettuare il pagamento secondo i termini e le modalità sopra indicate” , questa proposta qualora non venga accettata può essere usata in fase giudiziale come un mio riconoscimento di quella cifra, senza dover dimostrare come ci si è arrivati? E invece accettando la proposta, è possibile che vengano a chiedere tutta la cifra è non quella accordata( avendo io riconosciuto, con la firma del modulo, di essere debitore di quella cifra)?

Spesso il debitore perfeziona con il creditore (banca, finanziaria o società di recupero crediti) un accordo transattivo a saldo stralcio che prevede un notevole abbattimento dell’importo originario dovuto (gravato dagli interessi di mora) ed un piano di rientro rateale.

Capita, talvolta, che il debitore non riesca, comunque, a tener fede agli adempimenti concordati: la domanda che ci si pone è se, in questa ipotesi, egli è obbligato a rimborsare il debito originario oppure la somma fissata con l’ultimo accordo transattivo concluso.

Sul tema, la giurisprudenza consolidata ha stabilito che deve essere qualificata novativa la transazione che determina l’estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell’accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall’atto di un’obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente.

Questo l’orientamento espresso anche dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12876/15.

Possiamo così affermare che l’accordo transattivo a saldo stralcio non costituisce una transazione novativa poiché, in esso, le parti si limitano a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto preesistente e che quest’ultimo rivive nel caso di mancato rispetto delle nuove condizioni concordate a saldo stralcio.

Insomma, se salta l’accordo transattivo a saldo stralcio si ricomincia daccapo: il debito da estinguere è quello residuo al termine del piano di ammortamento previsto nel contratto originario di prestito, gravato da interessi di mora e legali di legge, al netto di quanto parzialmente versato in base all’accordo transattivo a saldo stralcio già concluso.

Questo vale anche per il debitore, il quale non potrà pretendere di estinguere il dovuto, in sede giudiziale, in base al debito residuo risultante dalle clausole contenuto nell’accordo transattivo a saldo stralcio.

Pertanto, non ha alcun valore probante la cifra eventualmente gonfiata pretesa dal creditore rispetto all’importo originario dovuto, quando poi nello stesso documento il creditore dichiara di voler chiudere ogni pretesa nei confronti del debitore e di voler rinunciare al debito residuo ex articolo 1236 del codice civile, dietro corrispettivo di una cifra molto ridotta rispetto sia a quella pretesa (gonfiata) che a quella originaria dovuta (secondo i calcoli del debitore).

Questo accordo, come abbiamo cercato di spiegare, non è novativo, sia per il creditore, sia per il debitore. Nell’eventuale successivo contenzioso giudiziale che segue ad un mancato adempimento del debitore rispetto a quanto previsto nell’accordo transattivo concluso con il creditore, l’accordo a saldo stralcio non viene preso in considerazione dal giudice, che calcolerà il debito residuo originario, vigilerà, dietro richiesta del debitore, sulla corretta applicazione degli interessi moratori e legali e dovrà tener conto di quanto complessivamente versato dal debitore al creditore, sia durante l’esecuzione del contratto originario sia successivamente.

Peraltro, se l’accordo a saldo stralcio fosse novativo, ciò significherebbe che nonostante la cifra a debito gonfiata dichiarata unilateralmente dal creditore, e presuntivamente accettata dal debitore, l’inadempimento di quest’ultimo comporterebbe, comunque, come risultato, un importo a debito pari a quello pattuito a saldo stralcio, detratto l’importo delle rate pagate in base al nuovo piano di ammortamento non portato a termine.

Come già consigliato in altri post, più che all’importo (gonfiato) dichiarato a credito, bisogna prestare la massima attenzione alla rinuncia del creditore al credito residuo ai sensi dell’articolo 1236 del codice civile espressa esplicitamente, nell’accordo a saldo stralcio da sottoscrivere, o in forma equivalente.

23 Settembre 2019 · Lilla De Angelis


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