Minaccia di risoluzione del mutuo concesso da una banca perchè risulto inadempiente rispetto ad un affidamento in conto corrente


Selezione - decadenza dal beneficio del termine (DBT) e risoluzione del contratto di prestito





Premesso che presso un istituto di credito ho aperte due posizioni, un fido di conto corrente che ho sempre pagato fino a quanto mi sono accorto delle incongruenze relative agli interessi applicati, per tale ragione ho provveduto a fare una superficiale perizia nella quale si riscontrava effettivamente l’applicazione di tassi usurari. Avvisata la banca tramite il mio legale, non sono rientrato con la somma.

La seconda posizione aperta presso la banca è il mutuo di cui ho sempre pagato puntualmente le rate da 11 anni a questa parte, non creando mai nessun problema.

Ieri ho ricevuto la telefonata di un funzionario della mia Banca il quale mi intimava di accordarci con un piano di rientro, adducendo che da un loro riscontro nel fido in conto corrente non vi fosse l’applicazione di tassi usurari. Inoltre mi informava che nel momento in cui non avessi onorato tale debito (relativo al fido) mi avrebbero revocato il mutuo, nonostante sia perfettamente in regola con i pagamenti, non sia protestato o altro e soprattutto non avendo ridotto alcuna garanzia collegata al mutuo.

Altresì il funzionario giustificava questa azione (revoca del mutuo) in quanto vi era una informativa della Banca d’Italia la quale consente agli Istituti di Credito di revocare il mutuo (anche se è sempre stato pagato) a causa di un’altra posizione aperta (il fido non pagato).

la mia domanda sorge dunque spontanea, la Banca può revocare il mutuo in forza di un mancato pagamento di un fido di cui la banca non ha mai agito giudizialmente affinchè rientrassi? E la banca non dovrebbe perseguire anche giudizialmente la sola posizione debitoria del fido invece di minacciarmi con la revoca del mutuo?

In base all’articolo 40, comma due, del Testo Unico Bancario (TUB) attualmente vigente, la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Pertanto, il mutuo stipulato non può essere risolto perchè il mutuatario è inadempiente rispetto ad altra posizione debitoria in sofferenza, seppure riferita allo stesso creditore.

A meno che nel contratto di mutuo non sia stata liberamente sottoscritta una clausola espressa che preveda la Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) al verificarsi di una qualsiasi posizione di sofferenza diversa da quella riferibile al mutuo ipotecario, ex articolo 1186 del codice civile.

11 Giugno 2019 · Chiara Nicolai

Volevo chiedere se quanto detto dal funzionario in merito alla normativa della Banca d’Italia era effettivamente fondata. Quest’ultimo affermava che, secondo una informativa della banca d’Italia, ove vi siano due posizioni differenti di cui una onorata (mutuo) e l’altra invece no (fido), la banca avrebbe tranquillamente la possibilità di mettere in sofferenza anche il mutuo seppur sia pagato regolarmente. Vi è conferma di questa normativa / informativa/ direttiva della Banca d’Italia?

Probabilmente il funzionario si riferiva alla possibilità di classificare in sofferenza le posizioni censite nella Centrale Rischi della Banca d’Italia: questione che non ha nulla a che vedere con la facoltà per la banca di risolvere il contratto di mutuo pagato regolarmente a fronte di inadempimento rilevato rispetto alla concessione, al mutuatario, di un affidamento in conto corrente.

15 Giugno 2019 · Ornella De Bellis


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