Intimazione di pagamento per una cartella esattoriale originata da multe e notificata del 2006


Per la cartella esattoriale può intervenire una prescrizione quinquennale (prescrizione breve) ed una decennale (prescrizione lunga).





Mi è arrivata un’intimazione di pagamento per una cartella esattoriale originata da multe e notificata del 2006.

Da allora è la prima comunicazione che è arrivata dopo la notifica nella lettera c’è solo l’elenco delle multe non pagate contrassegnate solo con il termine contravenzione codice stradale, le maggiorazioni e il recupero spese da pagare entro cinque giorni bollettino e modalità di pagamento volevo sapere se dal 2006 a oggi non è caduta in prescrizione?

Per la cartella esattoriale può intervenire una prescrizione quinquennale (prescrizione breve) ed una decennale (prescrizione lunga).

La Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che la cartella di pagamento è un atto amministrativo che risulta privo dell’attitudine a modificare il termine di prescrizione  con la conseguenza che il precedente termine prescrizionale di cinque anni ricomincia nuovamente a decorrere dalla notifica della cartella (sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).

Una eccezione è però rappresentata dalla cartella esattoriale emessa per la riscossione dei crediti  erariali.

Secondo la Cassazione, infatti, i crediti erariali non possono considerarsi “prestazioni periodiche”, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la “causa debendi continuativa”, che caratterizza le prestazioni periodiche.

Per le cartelle esattoriali originate da crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) vale, quindi, il termine lungo di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).

Pertanto, la prescrizione della cartella esattoriale è decennale:

  1. qualora ci si trovi dinanzi ad una sentenza passata in giudicato (si veda l’art. 2953 cc). In tal caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (breve – quinquennale) – previsto per il singolo tributo – in quello decennale;
  2. quando la cartella esattoriale è emessa per la riscossione di crediti erariali;

Diversamente la notifica della cartella non fa altro che interrompere il precedente termine di prescrizione quinquennale il quale ricomincerà a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica.

Dunque, sembrerebbe che la cartella esattoriale che le è stata notificata sia prescritta. Ma, dovrebbe avere la certezza che, in precedenza, nessun atto interruttivo dei termini le sia stato notificato, anche per compiuta giacenza. Fermo restando che entro 60 giorni dalla data di notifica va presentato un ricorso, per appurare se il creditore è in possesso di documentazione che attesti l’invio di atti interruttivi dei termini di prescrizione, può effettuare un accesso agli atti oppure presentare domanda di sgravio in autotutela per vedere cosa il creditore eccepisce ad un eventuale mancato accoglimento dell’istanza.

3 Maggio 2012 · Chiara Nicolai


Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Cartelle esattoriali multe e tasse » Intimazione di pagamento per una cartella esattoriale originata da multe e notificata del 2006. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.