Intimazione di pagamento – prescrizione della cartella esattoriale, ricorso in autotutela e pignoramento del conto corrente


Cartella esattoriale prescrizione e decadenza, pignoramento conto corrente carta con IBAN e libretto di deposito





Buon giorno, ho appena ricevuto un intimazione di pagamento tramite pec oggi con scadenza 5 giorni relativa a:
2 cartelle notificate nel 2010 (multe auto)
1 cartella 16/07/2012 (multe alto)
1 cartella 13/12/2013 (inps)
1 cartella 07/01/2015 (tasse)
1 cartella 03/11/2015 (tasse).

Avrei alcune domande:

1) Quelle del 2010 non sono scadute? In tal caso (per prendere tempo) non posso fare un istanza di sospensione (finalizzata al ricalcolo) per far si di prendere tempo? In tal caso posso farla solo andando li oppure anche tramite pec? Leggo online circa ”l’autotutela” ma non mi è chiaro bene come funzioni.

2) Non mi è ben chiara una cosa … Equitalia a questo punto ha già individuato cosa pignorare e aspetta solo i 5 giorni per procedere oppure, passati i 5 giorni, si attiva alla ricerca dei beni? Io ho solo un conto corrente…

3) Mi rendo conto che questa domanda non possa avere una risposta certa ma vi chiedo: a vostro parere (ripeto chiedo solo un’opinione generale) è facile che mi pignorino questo conto corrente entro Natale? Oppure prima cercano i beni più facili da trovare (casa, auto) e poi dopo cercano i conti (quindi passando un po di tempo)? E’ un conto ditta quindi non mi così facile cambiarlo velocemente (mi è sufficente ”durare fino a Natale”)

Effettivamente le cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada (le multe) potrebbero essere prescritte, dal momento che il termine di prescrizione per tale tipologia di credito è quinquennale. Tuttavia, bisognerebbe sapere, prima di presentare ricorso giudiziale o in autotutela, se dal 2010 in poi Equitalia non abbia notificato (anche per compiuta giacenza in occasione di assenze temporanee del destinatario dal luogo di residenza o di lavoro) altre intimazioni di pagamento riferite alla stessa pretesa.

Per accertarsene, bisogna recarsi presso gli uffici dell’agente esattoriale e chiedere, con accesso agli atti, copia delle relate di notifica di eventuali precedenti intimazioni di pagamento afferenti la cartella di pagamento notificata nel 2010.

Poniamo il caso che Equitalia non abbia mai interrotto i termini di prescrizione della cartella esattoriale notificata nel 2010 ed originata dal mancato pagamento dei verbali di multa: il debitore, per far valere l’intervenuta prescrizione, può presentare un ricorso amministrativo (istanza in autotutela si dice) ad Equitalia per chiedere l’annullamento della cartella notificata nel 2010 in quanto prescritta ed evitando, in tal modo, un ricorso giudiziale con le spese legali al cui pagamento sarebbe comunque costretto il soccombente. Il problema del ricorso amministrativo e che esso non sospende i termini per la presentazione del ricorso giudiziale il quale va comunque effettuato, in assenza di una risposta tempestiva all’istanza in autotutela, entro 60 giorni dalla data di notifica dell’intimazione al pagamento.

Decorsi i 5 giorni concessi per il pagamento dei crediti intimati, ogni momento è buono per l’avvio della procedura di pignoramento del conto corrente.

29 Settembre 2016 · Paolo Rastelli


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