Pignoramento del quinto dello stipendio – Interessi moratori, interessi legali e spese di procedura

La normativa vigente obbliga il terzo pignorato ad accantonare l'importo precettato aumentato della metà per far fronte alle spese legali e agli interessi


DOMANDA

In caso di sentenza di pignoramento del quinto sulla somma stabilita dal tribunale graveranno degli interessi? E se sì, questi saranno calcolati su tutta la somma, cioè quella del debito contestato più le spese legali?


RISPOSTA

Dopo la notifica dell’atto di pignoramento, il terzo pignorato, deve, ai sensi dell’articolo 546 del codice di procedura civile, accantonare il credito precettato aumentato della metà proprio per poter tener conto delle spese legali e degli interessi che il giudice dell’assegnazione potrebbe riconoscere al creditore procedente.
Dopo il precetto rimasto inadempiuto, il creditore notifica l’atto di pignoramento al debitore e al datore di lavoro, che comincia subito ad accantonare il 20% della retribuzione stipendiale al netto degli oneri fiscali, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge e degli assegni familiari se spettanti. Per quanto riguarda il pignoramento dello stipendio, infatti, poiché l’articolo 545 del codice di procedura civile limita tassativamente ad un massimo del quinto la trattenuta accantonata, eventuali aggravi per spese legali ed interessi si tradurranno in un aumento dell’importo complessivo da soddisfare con la trattenuta mensile e quindi in un allungamento dei tempi di ammortamento del debito.
All’udienza di assegnazione il giudice decide l’importo mensile da decurtare allo stipendio netto in base alle norme vigenti, alle spese legali riconosciute al creditore procedente e poi stabilisce la durata presunta (il periodo di ammortamento a tassi di interesse legali naturalmente ipotizzati fissi e non variabili nel tempo) del prelievo come per un qualsiasi prestito (a tasso fisso e rata costante), partendo dal debito accertato con decreto ingiuntivo (il capitale), gravato dalle ulteriori spese legali e di notifica degli atti di pignoramento e tenendo conto dell’entità della rata mensile, nonché degli interessi legali da applicare, supposti costanti per tutto il periodo di ammortamento.
Sulle spese legali, se riconosciute dal giudice al creditore procedente, graveranno gli interessi legali in base al ritardo che intercorre fra il momento in cui tali spese sono state sostenute ed il momento in cui esse saranno effettivamente corrisposte. In un pignoramento di stipendi e pensioni le spese legali accordate al creditore procedente matureranno interessi secondo i tempi di ammortamento del credito azionato.



13 Aprile 2021 - Ludmilla Karadzic


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