Ingiunzione fiscale per omesso pagamento Tarsu 2011/2012 – A me risultano mai notificati gli avvisi di accertamento


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Nel mese di Dicembre 2018 ricevo, dal comune di Milano Ingiunzione di Pagamento per la TARSU 2011 e 2012 non pagata, nella lettera mi viene comunicato che l’avviso di pagamento è stato notificato nel mese di Dicembre 2015 ma in realtà non ho ricevuto nessuna comunicazione/raccomandata;

Mi sono rivolto al comune per segnalare la cosa ma l’unica risposta che mi hanno dato è che “a loro risulta notificato a Dicembre 2015 e che non possono fornire documentazione relativa alla raccomandata/comunicazione dell’avviso di pagamento” e devo procedere con il pagamento per evitare ulteriori sanzioni.

Quindi viene richiesto il pagamento di
Tarsu 2011 55.48Euro + sanzione 58.25Euro,
Tarsu 2012 189.80Euro + sanzione 199.29Euro
+ Spese di Mora, Spese di Notifica, Addizionale e Arrotondamenti.

Domanda 1) E’ normale che la sanzione sia più alta della Tassa stessa?

Domanda 2) Posso in qualche modo pretendere che il comune fornisca documentazione relativa all’avvenuta notifica/consegna dell’accertamento spedito nel mese di Dicembre 2015?

Domanda 3) Posso procedere con il pagamento del bollettino escludendo le sole sanzioni?

Domanda 4) Posso eventualmente presentare Reclamo-Mediazione e richiedere di annullare le sanzioni? Nel caso non venisse accolta la richiesta c’è il rischio che la sanzione aumenti ulteriormente?

Prima di entrare nel merito delle numerose questioni da lei poste, bisogna recarsi personalmente (o delegare formalmente qualcuno a recarsi personalmente) negli uffici comunali preposti alla riscossione coattiva della tassa sui rifiuti e chiedere copia delle relate di notifica degli avvisi di accertamento asseritamente notificati nel 2015 (si esercita, cioè, il diritto di accesso agli atti che riguardano il debitore).

Un avviso di accertamento, infatti, può ritenersi correttamente notificato trascorsi dieci giorni di giacenza presso l’ufficio postale o l’albo pretorio comunale (dipende dalla procedura adottata per la notifica) in occasione di una temporanea assenza del debitore: e, dunque, non sarebbe la prima volta che un atto viene notificato all’insaputa del destinatario.

Sicuramente, in assenza di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) detenuta dal destinatario dell’ingiunzione, altresì mittente della richiesta di accesso agli atti, il Comune non può inviare per e-mail tale documentazione (e poi bisogna anche pagare i diritti di segreteria e, probabilmente, il Comune non si è ancora attrezzato per le richieste online).

Per il resto, possiamo poi rileggerci una volta approfondita la questione sulla possibile omissione, da parte del Comune, della notifica degli avvisi di accertamento che sono atti presupposti all’ingiunzione fiscale, il che renderebbe necessario eccepire in Commissione Provinciale Tributaria il vizio di nullità e la decadenza della procedura di riscossione coattiva, e ridondanti le domande poste.

13 Gennaio 2019 · Rosaria Proietti


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