In caso di fallimento del datore di lavoro il Fondo di garanzia INPS paga il TFR solo se c’è stata insinuazione al passivo


Recupero del TFR, selezione - recupero TFR





Nel febbraio 2017 la ditta (SaS) presso cui lavoro chiude, senza pagarmi le ultime 8 buste paga nè il TFR: per accedere al fondo di garanzia INPS, mi rivolgo ad un avvocato che avvia le pratiche (pignoramento, decreto ingiuntivo) necessarie. Nel frattempo il datore viene dichiarato fallito con chiusura anticipata del fallimento per assenza di attivo; la nostra richiesta di insinuazione – tardiva – nel passivo del fallimento infatti non viene accolta in quanto il fallimento è stato immediatamente chiuso.

L’INPS accoglie la mia domanda ma, ahimè, nel ricorso per decreto ingiuntivo l’avvocato erroneamente fa riferimento solo alle mensilità non pagate (8 mensilità) e nessun riferimento al TFR non percepito: l’INPS pertanto mi riconosce l’accredito delle sole 3 mensilità (le uniche menzionate nel titolo esecutivo) e non del TFR (che è la parte principale del mio credito avendo lavorato molti anni presso la ditta fallita).

Ora l’avvocato ha provato a fare un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo riferito all’importo del TFR mai riscosso, ma tale ricorso è stato rigettato dal giudice per sopravvenuto fallimento.

Ora, la mia domanda è: essendo il mio credito esigibile per 5 anni, sono ancora in tempo per richiederlo.. come bisogna procedere per richiedere con titolo esecutivo (da presentare all’INPS) un credito dopo il fallimento del datore?

In caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) da parte del fondo di garanzia INPS richiede, secondo la disciplina della legge 297/1982, articolo 2, che il lavoratore assolva all’onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo, senza che questo requisito possa essere escluso a seguito della dimostrazione, da parte del lavoratore, che la mancata insinuazione nel passivo fallimentare del suo credito è addebitabile alla incolpevole non conoscenza da parte sua dell’apertura della procedura fallimentare, poiché la legge fallimentare contiene una serie di disposizioni che assicurano ai terzi la possibilità di conoscenza in relazione ai diversi atti del procedimento e svolgono, quindi, la funzione di una vera e propria pubblicità dichiarativa (Corte di cassazione, ordinanza 9670/2019).

1 Giugno 2019 · Ludmilla Karadzic

Preciso che l’INPS ha in realtà accolto la mia domanda di accesso al Fondo garanzia relativa all’esecuzione individuale (si tratta appunto di ditta individuale). La mancata insinuazione nel fallimento non è stata un problema, il titolo esecutivo presentato all’INPS è il decreto ingiuntivo verso il datore. Il problema è che il decreto ingiuntivo presentato non menziona il TFR: dovrei quindi presentare un altro titolo esecutivo individuale (altro decreto ingiuntivo?) per richiedere il TFR, ma appunto tale ricorso è stato non accolto per sopravvenuto fallimento. Non ho quindi alcun modo per far valere il mio credito (in realtà non ho alcuna speranza di ricevere alcunché dall’ex datore che non ha onorato alcun debito risultando nullatenente ma aprendo altre attività a nome di terzi) per provare a ottenere la somma restante dall’INPS?

La sua domanda era chiarissima. La risposta con la citata ordinanza, non lascia spazio ad equivoci: è inutile un nuovo decreto ingiuntivo dal momento che, a differenza della richiesta degli ultimi tre stipendi, per l’accesso al fondo INPS finalizzato alla corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto, è necessario insinuarsi nel fallimento. E solo dopo,a seguito di eventuale assenza di attivo da ripartire, interviene il Fondo di Garanzia.

1 Giugno 2019 · Annapaola Ferri

Ultimo dubbio: nel caso non si possa più fare nulla, posso rivalermi sull’avvocato che ha sbagliato a compilare il decreto ingiuntivo, “dimenticandosi” di citare il TFR, che era il motivo primario per cui l’ho ingaggiato nella presentazione della domanda all’INPS? Se il d.i. fosse stato compilato correttamente dall’inizio a quest’ora io avrei già in tasca tutti i soldi che mi spettano

E’ sempre un problema citare in giudizio per risarcimento danni il proprio avvocato, accusandolo di negligenza ed omissioni nel trattare la causa del cliente, per tante evidenti motivazioni. In più, nel suo caso, bisognerebbe capire se il mandato gli è stato conferito per tempo, rispetto alla procedura fallimentare in corso riguardante il datore di lavoro. Può anche darsi che il suo avvocato, chiusosi il fallimento, non abbia inserito nel decreto ingiuntivo anche la richiesta di pagamento del TFR per non vedersi respingere l’istanza finalizzata ad ottenere anche gli ultimi tre stipendi. Ad ogni modo, l’eventuale citazione in giudizio dell’avvocato che l’ha assistita va approfondita, valutata e vagliata con la massima attenzione e cautela.

1 Giugno 2019 · Tullio Solinas


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » In caso di fallimento del datore di lavoro il Fondo di garanzia INPS paga il TFR solo se c’è stata insinuazione al passivo. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.