Ingiunzione pagamento ICI 2009 – Eventuali vizi di notifica accertamento e questioni di merito






In data 25/7/2016 ho trovato nella cassetta delle lettere l’avviso di giacenza di una raccomandata AG (colore verde) che ho ritirato alle Poste il successivo 26/7/2016 verificando che trattasi di Ingiunzione di Pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, della somma di euro 507,00, emessa dal Comune di Milano relativamente a ICI 2009.

L’Allegato A all’ingiunzione fornisce il dettaglio degli importi che concorrono a formare il totale del pagamento ingiunto (cod. 8858-8859-8861), per ICI, sanzioni e Interessi Accertamento, oltre a interessi legali calcolati dalla creazione del ruolo (29/05/2015) fino alla data di emissione dell’Ingiunzione.

Nella medesima tabella dell’Allegato A viene riportata, accanto a ciascuno dei tre codici, l’annotazione “Accertamento d’ufficio 2013/32770 notificato in data 11/07/2013.

Posto che non ho mai ricevuto la Raccomandata contenente l’avviso di accertamento che si dichiara notificato l’11/7/2013, né ho mai ricevuto la successiva Raccomandata AR con cui avrei dovuto essere avvisato della giacenza alle Poste della Raccomandata di cui era stato tentata la notifica l’11/7/2013, né ho mai comunque ricevuto alcuna precedente comunicazione o avviso bonario circa il mio debito tributario, appare quantomeno curioso che non abbia ricevuto ben due raccomandate, ma riceva correttamente la notifica dell’ingiunzione.

A parte ciò, mi pare comunque evidente che, in assenza di notifica dell’atto prodromico presupposto (avviso di accertamento) sia possibile eccepire la nullità della sottostante ingiunzione.

Ma come procedere in concreto? Intanto vorrei poter verificare a chi eventualmente è stato notificato l’avviso di accertamento, ovvero se esso venga ritenuto notificato per compiuta giacenza, ma soprattutto verificare la completezza della motivazione, perché suppongo che mi si addebiti di non avere nel 2009 spostato dalla Calabria la residenza nell’immobile e, per tale motivo di non aver potuto beneficiare dell’esenzione prevista per la prima casa.

Quindi immagino che il primo passo sia quello di richiedere l’accesso agli atti. E’ possibile? Vorrei evitare il ricorso in CTP anche in considerazione della non ingente somma in gioco, dell’attività che sarebbe necessario svolgere, dei tempi e delle spese.

Esiste possibilità teorica di successo ricorrendo in autotutela eccependo che, anche in assenza di cambio di residenza nell’immobile (avvenuta solo a gennaio 2010 per semplice ignoranza dell’obbligo, ritenendo questo sussistente solo in relazione alle imposte di registro avendolo acquistato come prima casa), costituiva l’effettiva dimora e ciò è attestato dalle utenze di luce, gas, dagli oneri condominiali e dall’acquisto documentato di elettrodomestici, nonchè da un rapporto di lavoro continuativo in Milano, oltre che dal canone di locazione versato ad un precedente domicilio nel mese di dicembre 2009. Se dovessi optare per l’impugnazione in CTP dell’ingiunzione, potrei anche fare riferimento a tali questioni di merito?

O ciò mi verrebbe precluso dovendomi limitare a eccepire questioni di legittimità inerenti all’atto impugnato?

E’ innanzitutto necessario, come lei ha già ravvisato, recarsi presso gli uffici comunali preposti alla riscossione dei tributi locali e chiedere, esercitando il suo sacrosanto diritto di accesso agli atti, copia della documentazione tutta relativa all’ICI 2009 a lei riferita. Quindi, copia degli avvisi di accertamento prodromici all’ingiunzione di pagamento e delle relazioni di notifica di tali atti.

Solo dall’esame della documentazione così ottenuta potranno emergere vizi di notifica oppure la constatazione di una eventuale decadenza della pretesa.

Per quel che attiene la questione di merito da lei posta a fondamento di un ipotetico ricorso amministrativo o giudiziale, invece, è noto che a decorrere dal 2008 non è dovuta ICI per l’immobile di proprietà adibito ad abitazione principale, laddove per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente.

In effetti, come lei anche ipotizza, non esiste una definizione universale di abitazione principale: tuttavia il fisco (sia a livello locale che centrale) riprende la definizione che il Codice civile attribuisce al concetto di residenza e non al domicilio (che è il luogo in cui la persona ha i suoi interessi).

Pertanto il requisito che, secondo giurisprudenza, individua l’abitazione principale (per quel che attiene le problematiche fiscali), è che che il contribuente vi abbia posto la propria residenza anagrafica (o quella dei suoi familiari).

19 Agosto 2016 · Annapaola Ferri


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Cartelle esattoriali multe e tasse » Ingiunzione pagamento ICI 2009 – Eventuali vizi di notifica accertamento e questioni di merito. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.