Ingiunzione di pagamento europea ottenuta dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER)





Per opporsi all'ingiunzione di pagamento europea il presunto debitore deve compilare l'apposito modulo F reperibile sul Portale Europeo di Giustizia





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Ho ricevuto un’ingiunzione di pagamento europeo da un’azienda la BPER Bank in Lussemburgo, con la quale non ho mai avuto a che fare: la motivazione è “credito al consumo”. Non sono mai stato in Lussemburgo, ma e non ho mai chiesto prestiti ad aziende straniere.

Nella raccomandata è presente solo il modulo A (la domanda) ed il modulo E (l’ingiunzione). L’ultima pagina è l’attestazione di conformità dell’avvocato di Roma che ha spedito l’atto!

La cosa che mi preoccupa è il fatto che, con l’ingiunzione europea, non sono tenuti a dimostrare la veridicità delle informazioni e con poca spesa possono sperare di ottenere qualcosa.

Da par mia dovrei fare opposizione, con un legale, quindi dovrei comunque spendere qualcosa, ma non è presente il modulo per fare opposizione (modulo F).

– Cosa devo fare per chiarire che non si tratti di un falso?

– Se evito di fare opposizione l’ingiunzione prosegue il suo iter anche senza dati che dimostrino che non ho mai avuto contatti con loro?

– Dovrei denunciare il legale che mi ha inviato l’ingiunzione?

Per il momento conviene assumere tutte le informazioni possibili, senza partire alla carica, lancia in resta, con il rischio di passare dalla ragione al torto: qualora si trattasse di uno scambio di persona, di un furto di identità, potrà eccepirlo con il modulo F che avrà modo di compilare come più avanti indicato.

Il creditore è una Banca Popolare di diritto Italiano: nel modulo A e nel modulo E dovrebbero evincersi chiare le motivazioni circa la richiesta di pagamento: in ogni caso, maggiori informazioni possono essere assunte rivolgendosi alle persone indicate fra i contatti, che dovrebbero ben conoscere la nostra lingua.

Qui è possibile scaricare il modulo F (Opposizione all’ingiunzione di pagamento) per presentare e spedire (via raccomandata A/R o PEC) la formale opposizione all’ingiunzione di pagamento, all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria territorialmente competente da individuare consultando questa pagina.

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30 Gennaio 2023 · Marzia Ciunfrini

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