Ingiunzione Invitalia – Validità della notifica e conseguente prescrizione


Notifica atti, notifica atti giudiziari, prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti, riscossione coattiva INVITALIA





Nel 2006 ho firmato un contratto con Sviluppo italia, ora invitalia per l’accesso ad un finanziamento agevolato.

Il contratto prevedeva: 9208,91 € a fondo perduto; 5164,57 € a fondo perduto; 14373,49€ da rimborsare in 20 rate trimestrali dal 31/03/2007 all’31/12/2011.

Nel giugno 2007 dopo aver subito vari furti ho chiuso la mia attività dopo aver rimborsato una sola rata.

Dopo aver comunicato la chiusura dell’attività a sviluppo italia il 20/09/2007 ho ricevuto la notifica della delibera di revoca delle agevolazioni concesse (perché come previsto da contratto l’attività era stata chiusa primi di 5 anni).

Mi è stato quindi significato la revoca per cessazione attività e mi è stato richiesto di rimborsare entro 30 giorni la totalità delle somme ovvero 29287,51€ finanziamento agevolato più la parte a fondo perduto non avendo io più i requisiti per pretendere a questo finanziamento.

Non ho dato seguito a questa lettera e da allora non ho ricevuto nessun altra lettera o telefonata da nessuno.

Il 5/03/2019 è stata recapitata a casa dei miei genitori un’ingiunzione a mio nome da parte di invitalia.

Premesso che non risiedo più a quest’indirizzo e che sono regolarmente iscritta all’aire da diversi anni, si può considerare un vizio di consegna? Tenuto conto che dal 20/09/2007 data in cui mi veniva comunicata la revoca del finanziamento e mi si chiedeva di rimborsare tutto e il 5/03/2019 data in cui ho ricevuto l’ingiunzione in cui mi si ricorda che avevo già ricevuto una domanda di rimborso il 20/09/2007 non ci sono state altre comunicazioni, posso far valere la prescrizione decennale del credito?

Qual’è il momento esatto a partire dal quale comincia il calcolo dei 10 anni?
Il 20/09/2007 data della ricevuta della domanda di rimborso?
Il 20/10/2007 30 giorni dopo la data di ricevuta della domanda di rimborso (visto che mi intimavano di pagare entro 30 giorni)?
Il 31/12/2011 data di scadenza dell’ultima rata del finanziamento agevolato?
La lettera di revoca del finanziamento annulla il contratto e quindi il piano di ammortamento?

A meno che prima del marzo 2019 non le siano state recapitate, con raccomandata AR, comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione, lei è ancora tenuta a corrispondere le rate del finanziamento che avrebbe dovuto rimborsare dal mese di marzo 2009 al dicembre 2011, cioè le rate del prestito, non versate, che cadono nella finestra decennale che si estende a ritroso nel tempo, a partire dal marzo 2019.

Tuttavia, va sempre preliminarmente ricordato che la notifica di un atto può essere correttamente perfezionata per compiuta giacenza presso l’ufficio postale o l’ufficio comunale preposto alla gestione del cosiddetto albo pretorio, in occasione della temporanea assenza del destinatario dal luogo in cui il destinatario debitore abitualmente risiede.

Passiamo adesso ad esaminare gli aspetti connessi alla validità della notifica effettuata nelle mani di sua madre, elemento su cui si regge la possibilità di invocare l’intervenuta prescrizione dell’intero credito qualora l’ingiunzione notificata nel mese di marzo 2019 fosse da considerarsi viziata e prima di essa non risultino altre notifiche interruttive dei termini di prescrizione perfezionate correttamente per compiuta giacenza.

Secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza numero 7830/2015) non basta che la persona cui sia stato consegnato l’atto sia in rapporti di parentela con il destinatario. Deve, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa del destinatario, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l’atto sia portato a conoscenza del destinatario stesso.

Tuttavia, il debitore non può semplicemente considerare nulla ed ignorare questa ingiunzione, ma dovrà, in occasione della notifica di un atto esecutivo basato sulla presunta interruzione dei termini di prescrizione determinata dalla consegna alla madre dell’ingiunzione stessa, ricorrere al giudice dell’esecuzione presso il tribunale territorialmente competente, eccependo il vizio di notifica ed invocando l’intervenuta prescrizione del credito azionato: naturalmente, servirà l’assistenza tecnica di un avvocato.

Quanto sopra, appare ovvio, nella sola ipotesi in cui il debitore non abbia sottoscritto un contratto con la clausola espressa di indicare il domicilio dove inviare eventuale corrispondenza relativa al prestito e l’impegno a comunicare tempestivamente al creditore qualsiasi variazione di tale domicilio, fornendo, al momento del perfezionamento dell’accordo, proprio l’indirizzo dove al tempo egli risiedeva con la madre e dove è stata notificata l’ingiunzione.

8 Marzo 2019 · Ludmilla Karadzic


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