Non è un problema che si pone adesso, quello di conoscere la consistenza patrimoniale del conto corrente del genitore defunto: l’articolo 471 del codice civile stabilisce, infatti, che non si possono accettare le eredità devolute ai minori, se non col beneficio d’inventario.
E, comunque, l’articolo 321 del codice civile, spiega che in tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l’ordinaria amministrazione (accettazione o rinuncia dell’eredità, nella fattispecie), il giudice, su richiesta del figlio stesso, o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti, come ad esempio, impedire che fino alla maggiore età il conto corrente del de cuius non finisca fra quelli dormienti e nel caso richiederne la restituzione a CONSAP a favore delle figlie minori che hanno dovuto accettare con beneficio di inventario.
Il codice civile con l’articolo 489, peraltro, accorda un ulteriore vantaggio al minore prevedendo che, anche laddove non abbia in precedenza provveduto a redigere l’inventario, possa comunque predisporre tale atto nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, conservando quindi gli effetti e i vantaggi del beneficio ed evitando di diventare erede puro e semplice (senza beneficio di inventario). Dunque, al tempo, le sue figlie potranno fare richiesta dell’estratto conto del nonno defunto in qualità di eredi accettanti con beneficio di inventario.
11 Febbraio 2019 · Ludmilla Karadzic