DOMANDA
Se dal terrazzo del piano superiore ci sono infiltrazioni che danneggiano la proprietà sottostante, chi è tenuto a sostenere le spese del rifacimento del terrazzo?
RISPOSTA
Sulla questione si è pronunciata la Corte di cassazione con l’ordinanza 35316/2018, in base alla quale se il proprietario di un vano condominiale subisce un danno da infiltrazione d’acqua proveniente dalla terrazza sovrastante, a risarcire il danno devono essere tanto il condominio, quanto il proprietario o il mero usuario della terrazza stessa. Secondo l’ordinanza in commento, tuttavia, resta comunque necessario da parte del giudice comprendere se il terrazzo del paino superiore, in base alla funzione svolta nel plesso condominiale, possa, o meno, essere parificata ad un lastrico solare: solo in quest’ultimo caso, difatti, è applicabile la disciplina specifica prevista dal Codice civile in materia condominiale, ed è pertanto possibile per il proprietario del vano danneggiato richiedere il risarcimento sia al condominio che al proprietario o usuario esclusivo della terrazza stessa. In caso contrario – ossia, se il giudice accerta che il terrazzo del piano superiore non è posto strutturalmente a copertura dell’intero edificio – secondo la Cassazione il risarcimento del danno da infiltrazioni d’acqua spetta solo al singolo proprietario o usuario del terrazzo che ha provocato il danno. Il plesso condominiale non ha così nessun obbligo di contribuire al risarcimento del danno subito dall’appartamento danneggiato. Ma, come può il giudice adito comprendere se il terrazzo del piano superiore è parificabile, nella struttura e nella funzione, ad un lastrico solare? La Suprema Corte sul punto è molto precisa, asserendo che il terrazzo deve consistere in una superficie scoperta, e deve essere tale da sovrastare una parte di vani condominiali (non è, tuttavia, necessario che la stessa copra l’intero edificio condominiale). Inoltre, il terrazzo del piano superiore deve essere ben incassato nell’asse condominiale, nel senso che deve consistere in una parte integrante dell’intero edificio: difatti, solo se il terrazzo si pone sulla verticale di edificazione della costruzione condominiale, proprio al di sopra degli altri varchi condominiali, può essere parificato ad un lastrico solare. Quindi, Si tratta di accertamenti tecnici, che possono essere eseguiti solo attraverso una CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio). Se ne conclude che il condominio non è mai tenuto a risarcire i danni da infiltrazione d’acqua di uno degli appartamenti solo qualora il terrazzo sovrastante sia indipendente dalla costruzione condominiale. In caso contrario, se il terrazzo esplica comunque una funzione di copertura dell’edificio, similmente ad un lastrico solare, anche i singoli condomini saranno obbligati a partecipare alle spese di ristrutturazione dell’appartamento danneggiato.
- tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
- le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
28 Novembre 2024 - Piero Ciottoli