Termini entro i quali può essere presentata la rinuncia all’eredità – Inefficacia della rinuncia quando non si redige, entro tre mesi, l’inventario dei beni ereditari eventualmente detenuti dal chiamato oppure quando il chiamato ha precedentemente accettato l’eredità tacitamente o in maniera esplicita

La rinuncia all’eredità va presentata entro dieci anni dal decesso, qualora il chiamato non abbia, nel frattempo, accettato esplicitamente o tacitamente












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I miei nonni possedevano un immobile in comunione dei beni tranne un garage di pertinenza dello stesso immobile che era di proprietà solo del nonno. La nonna prima di morire ha fatto testamento cedendomi 1/4 dell’immobile in nuda proprietà (e cedendo l’usufrutto al nonno). L’altro quarto è stato ceduto sempre in nuda proprietà ad un’altro erede. Il nonno ancora in vita ha donato a me e all’altro erede l’altra metà della proprietà, tenendosi il garage. Il nonno e l’altro erede hanno contratto debiti ingenti. I creditori hanno avviato una procedura esecutiva di pignoramento dell’immobile invitandomi tramite raccomandata a comparire, in quanto comproprietario, davanti al giudice dell’esecuzione.

Il nonno è venuto a mancare e dopo due settimane mi sono costituito in giudizio per questa udienza tramite un avvocato per poter partecipare alla fase di perizia del CTU e successiva eventuale vendita. Sono nella situazione di poter rinunciare all’eredità del nonno non vivendo in questo immobile e non utilizzando nulla di quello che c’è all’interno? Quali sono i termini entro quando presentare rinuncia?

La rinuncia all’eredità può essere presentata dal chiamato entro dieci anni dal decesso del de cuius: secondo l’articolo 485 del codice civile, il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dal giorno del decesso del de cuius. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.

La dichiarazione di rinuncia risulterà inefficace, naturalmente, se l’erede ha già accettato l’eredità oppure ha compiuto atti che presuppongono, inequivocabilmente, la sua volontà di accettare (voltura catastale del bene ereditato ancora appartenente al defunto, voltura delle utenze domestiche in qualità di erede, pagamento da parte del chiamato dei debiti ereditari con denaro dell’eredità, presentazione della domanda giudiziale di divisione ereditaria, eccetera): infatti, una volta diventati eredi, si è eredi per sempre, ovvero l’accettazione dell’eredità, esplicita o tacita, è irrevocabile.

Quindi credo ci siano i presupposti (ammesso che nel frattempo l’erede non abbia accettato esplicitamente o tacitamente), per poter rinunciare all’eredità del nonno ed in questo modo rendere più difficoltosa l’espropriazione dell’intero immobile detenuto, per un quarto, da un comproprietario non debitore.

Tuttavia, la circostanza che l’intero immobile fosse in comunione con la nonna, potrebbe mettere in discussione anche la legittimità del lascito della nonna (a meno che non siano già passati dieci anni dal decesso della nonna): l’espropriazione dell’intero immobile, in effetti, dovrebbe servire a soddisfare, fino a capienza, i debiti del nonno

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25 Maggio 2023 · Giorgio Martini

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