Termini entro i quali può essere presentata la rinuncia all’eredità – Inefficacia della rinuncia quando non si redige, entro tre mesi, l’inventario dei beni ereditari eventualmente detenuti dal chiamato oppure quando il chiamato ha precedentemente accettato l’eredità tacitamente o in maniera esplicita

La rinuncia all’eredità va presentata entro dieci anni dal decesso, qualora il chiamato non abbia, nel frattempo, accettato esplicitamente o tacitamente


DOMANDA

I miei nonni possedevano un immobile in comunione dei beni tranne un garage di pertinenza dello stesso immobile che era di proprietà solo del nonno.


RISPOSTA

La rinuncia all'eredità può essere presentata dal chiamato entro dieci anni dal decesso del de cuius: naturalmente: secondo l'articolo 485 del codice civile, stabilisce che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dal giorno del decesso del de cuius.


25 Maggio 2023 - Giorgio Martini

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