Contributo minimo di solidarietà dovuto alla gestione commercianti INPS – E’ legittimo?


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Vorrei sapere se esiste un reato di induzione al debito o qualcosa che gli si avvicina: visto che l’INPS richiede il pagamento ai commercianti di un tot minimo calcolato su redditto fittizio.

Visto che si tratta di un calcolo che viene fatto su un reddito che non esiste questo è, a mio parere, palesemente una truffa e una sorta di induzione al debito.

Lo stato Italiano si deve adeguare per forza alle leggi europee e sopratutto deve rispettare i termini sanciti nell’articolo 881 del 25 ottobre 1977: chiedo come posso incalzare una causa legale contro tale sopruso palese ed evidente. Mi chiedono dei soldi che non sono mai stati incassati, soldi che non esistono.

Come è noto ai più (lo scriviamo affinché tutti possano comprendere il contesto nel quale si inquadra lo sfogo del nostro lettore) i titolari di impresa individuale o familiare, nonché – qualora partecipino personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente – i soci di società di persone (sas, snc), di società di capitali (srl unipersonali e pluripersonali), sono tenuti a versare alla gestione commercianti dell’INPS contributi previdenziali rapportati al reddito percepito. Tuttavia, è previsto, per loro (ma anche per alcune categorie di professionisti, come avvocati, ingegneri, architetti) un contributo minimo sempre dovuto, anche nel caso in cui il reddito effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto del reddito minimo (inferiore o, addirittura, negativo).

In particolare, è stabilito annualmente, per legge, un reddito minimo (minimale di reddito), utilizzato come base di riferimento per il pagamento del contributo previdenziale minimo obbligatorio alla gestione commercianti dell’Inps.

Numerosi i ricorsi giudiziali già avviati (e conclusi tutti con esito sfavorevole ai ricorrenti) contro quella che, effettivamente, appare essere una misura iniqua e vessatoria. Tuttavia, come scrivevamo, altrettante sono state le sentenze che hanno ribadito la legittimità del contributo minimo obbligatorio.

Innanzitutto, in ordine alla contestata contribuzione minima obbligatoria slegata dal reddito e non informata al principio di progressività, i giudici, in più occasioni aditi, hanno sostanzialmente replicato affermando che la contribuzione previdenziale non è assimilabile all’imposizione tributaria (che è redditualmente progressiva) ma è da considerare quale prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori interessati.

La previsione di un contributo minimo a carico di tutti gli iscritti alla gestione previdenziale commercianti, argomentano i giudici, risponde, poi, a esigenze solidaristiche ed è volta ad assicurare un trattamento previdenziale minimo, anche nel caso di redditi percepiti modesti. Ne consegue che la necessità di assicurare un trattamento pensionistico a tutti gli iscritti impone la correlata esigenza di imporre un contributo minimo obbligatorio, senza il quale la gestione commercianti, per mantenere un equilibrio di bilancio, sarebbe obbligata ad aumentare in modo irragionevole la contribuzione richiesta a coloro che producono maggior reddito d’impresa.

Ecco spiegato perché il contributo previdenziale minimo viene anche indicato come contributo di solidarietà.

23 Febbraio 2018 · Tullio Solinas


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