Individuazione dei convenuti nel ricorso ex articolo 615 del codice di procedura civile (opposizione all’esecuzione forzata)



Ho ottenuto un estratto di ruolo relativo ad una cartella esattoriale notificata nell’ottobre del 2002, avente ad oggetto un carico qualificato come 773T (anno di riferimento 2000) Registro ricuperi spese giustizia.

L’Ente impositore indicato è l’Amministrazione Finanziaria, Ufficio delle Entrate del capoluogo della mia provincia. Premesso che il carico non rientra nello stralcio automatico previsto dalla pace fiscale (valore originario superiore ad € 1.000,00), chi cito in opposizione ex art. 615 cpc?

Agenzia delle Entrate Riscossione ed Amministrazione Finanziaria? Perchè l’ente impositore non è il Ministero della Giustizia?

Va sempre ricordato che in tema di obbligazioni tributarie, e’ ammessa l’opposizione all’esecuzione, ex articolo 615 del codice di procedura civile, solo per questioni che concernono la pignorabilità dei beni: altrimenti bisogna rivolgersi al giudice tributario.

Comunque, per giurisprudenza consolidata (vedasi Corte di cassazione a sezioni unite, sentenza 16412/2007), l’azione giudiziaria può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore.

Fermo restando che a nostro parere, nel caso esposto, l’ente creditore dovrebbe essere il Ministero della Giustizia.

3 Aprile 2019 · Marzia Ciunfrini





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