Indennità Covid-19 per lavoratori domestici e NASPI » Sono incompatibili?


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Avendo un contratto attivo e valido come badante il 23/02/2020 (quindi soddisfo questa condizione per il decreto Rilancio) ma poi licenziata con diritto alla NASPI in data 24/03/2020; volevo chiedere quanto segue.Ho già presentato la domanda per l’indennità suddetta direttamente sul portale INPS e dopo una settimana ho incaricato un Patronato di procedere alla richiesta della NASPI e quindi potrei avere in corso 2 richieste contemporaneamente.

Dal momento che il “bonus” di 500 euro è previsto solo per i mesi di aprile e maggio e la richiesta per la NASPI non è ancora stata avviata..e potendo fare la domanda anche dopo entro giugno o luglio, posso avere diritto ad entrambi i sussidi? Penso che se ritardo la presentazione della NASPI intanto avrei diritto a prendere le 500 euro dei soli 2 mesi, o mi sbaglio?

L’indennità per i lavoratori domestici è incompatibile con le altre indennità erogate dall’INPS per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica Covid-19, con il Reddito di Emergenza e con il Reddito di Cittadinanza.

Più precisamente, l’indennità per i lavoratori domestici è incompatibile con:

  • l’indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • l’indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
  • l’indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
  • l’indennità lavoratori del settore agricolo;
  • l’accesso al Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
  • il Reddito di emergenza;
  • il Reddito di cittadinanza, il cui ammontare del beneficio risulti superiore o pari all’ammontare dell’indennità Lavoratori Domestici.

Spetta al lavoratore domestico per il quale risulti l’iscrizione del rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS; per il quale l’orario settimanale dell’unico rapporto di lavoro o la somma dell’orario dei vari rapporti di lavoro, alla medesima data del 23 febbraio 2020, abbia una durata complessiva superiore a 10 ore; per il quale non risulti la convivenza con alcuno dei datori di lavoro.

La durata complessiva, superiore a 10 ore settimanali, deve risultare dalle comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro il 23 febbraio 2020.

Infine, anche la condizione della “non convivenza” con il datore di lavoro è desunta dalle comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro la predetta data, sulla base del contratto.

Tuttavia, la normativa vigente non ha previsto alcuna incompatibilità fra l’indennità spettante per i lavoratori domestici e l’indennità di disoccupazione NASpI.

30 Maggio 2020 · Chiara Nicolai

Leggendo in questi giorni siti, decreti oltre che circolari dell’ultima ora dell’Inps noto una gran confusione provocata dal governo e 1000 decreti attuativi. Appena l’Inps ha reso disponibile la domanda per il bonus colf -badanti di 500 euro mi sono precipitata a farla on line direttamente. Però anche dalle risposte a qualche domanda persino in questo forum non si ha assoluta certezza se il bonus è cumulabile o compatibile con Naspi e Dis-CoLL. Siccome ho intenzione di presentare proprio la Naspi (che è più duratura rispetto al bonus colf) vorrei rinunciare alla domanda già presentata on line, salvo ripresentarla successivamente alla Naspi nel caso venisse accertata al 100% la loro compatibilità e sempre ammesso che poi l’Inps la riammetta in lavorazione. E’ già successo un ripensamento e poi una ripresentazione di una stessa prestazione? Cosa rischio?

Nulla possiamo aggiungere rispetto a quanto riportato nell’intervento precedente, se non che sarebbe difficile per l’INPS recuperare l’eventuale indebito qualora fosse già stato emesso il provvedimento e il relativo pagamento, e successivamente dichiarata l’incompatibilità fra NASpI e l’indennità fruita dal lavoratore domestico.

Il recupero dell’indebito, infatti, potrebbe basarsi esclusivamente su una dichiarazione falsa o mendace resa dal richiedente l’indennità in fase di presentazione della domanda (articolo 71 del DPR 445/2000).

30 Maggio 2020 · Patrizio Oliva


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