Tentare di evitare il soddisfacimento dei debiti vantati dal creditore esattoriale giocando la carta dell’indegnità a succedere per il debitore erede

Autodenunciarsi per aver falsificato il testamento è soluzione piuttosto naif per farsi dichiarare indegno a succedere: i giudici potrebbero non cascarci


DOMANDA

Ho debiti con il fisco e un giorno dovrei ereditare degli immobili, se rinuncio se li prende l’ Agenzia delle Entrate, se accetto, succede lo stesso: allora ho pensato di falsificare il testamento, poi di autodenunciarmi. A quel punto divento indegno a succedere e tutto va direttamente a mio figlio. A quel punto l Agenzia delle Entrate potrebbe fare qualche cosa?


RISPOSTA

Se si rinuncia all’eredità, subentrano (per stirpe) i figli del rinunciante per rappresentazione: il creditore del rinunciante ha 5 anni di tempo, a partire dalla data dell’atto di rinuncia, per farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunciante, allo scopo di soddisfarsi fino alla concorrenza dei propri crediti.
Se il testatore designa direttamente i nipoti (figli del proprio diretto discendente) come eredi, escludendo il legittimario diretto (debitore esattoriale), il creditore (nella fattispecie Agenzia delle Entrate Riscossione) dell’erede pretermesso (escluso) può agire ai sensi dell’articolo 2900 del codice civile, secondo il quale il Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare: in pratica, il creditore può agire, al posto e per conto dell’erede pretermesso, al fine di ottenere l’assegnazione dell’eredità spettante al debitore e disposta invece, per testamento, a favore dei nipoti (figli del debitore).
Se il legittimario falsifica il testamento, deve farlo per ottenere vantaggi dalla falsificazione, sostituendo, ad esempio, il testamento olografo originale per rendere inefficaci le disposizioni del documento originale relative ad un legato a favore di un terzo impartite dal testatore, rientranti, per valore, nella quota di disponibilità del testatore stesso.
Verosimilmente, allora, dovrebbe essere il terzo legatario, che in qualche modo rinviene il testamento olografo originale a querelare il falsario allo scopo di farlo dichiarare indegno a succedere nonché di vedersi riconosciuto dal giudice il diritto a conservare il legato disposto dal testatore nel documento originale. Si tratterebbe, ad ogni modo, di un percorso complicatissimo, che richiede preordinazione e complicità nel reato commesso, un costo preciso (il legato, ovvero la parte di eredità spettante al legatario) e per il quale è difficile prevedere gli esiti, considerato anche il lunghissimo iter giudiziario, sia in ambito civile che penale, a cui bisogna sottostare.
La semplice autodenuncia risulterebbe molto sospetta anche in relazione al fatto che emergerebbe immediatamente l’interesse del chiamato all’eredità a farsi dichiarare indegno a succedere per trasferire l’eredità ai propri discendenti, senza rinuncia (opponibile dai creditori del rinunciante). Il rischio è che non verrebbe conseguita l’indegnità a succedere ma solo un procedimento a carico per tentata truffa ai danni del creditore e per autocalunnia, ex articolo 369 del codice penale: il reato di autocalunnia è commesso, infatti, quando qualcuno incolpa la propria persona come autrice di un reato, pur essendo consapevole di non aver commesso alcun fatto penalmente rilevante.
In ogni caso, la falsificazione (o sostituzione) di un testamento è punita dall’articolo 491 del codice penale.


5 Luglio 2023 - Giorgio Martini


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