INPS ricorre per decreto ingiuntivo dopo circa 10 anni di recupero dell’indebito pensionistico effettuato tramite trattenuta diretta


Recupero indebiti pensionistici





A fronte di un indebito derivante dalla pronuncia in primo grado di sentenza favorevole al pensionato (che aveva presentato ricorso per ricostituzione pensionistica) e successivamente riformata in appello, l’Inps decurta mensilmente 1/5 della pensione al soggetto nei cui confronti ha corrisposto le somme in esecuzione della prima sentenza favorevole.

Segue questo iter per quasi 10 anni, sino a che non notifica al pensionato decreto ingiuntivo per riscuotere il residuo (trattandosi di somma ingente).

Può l’ente de quo avviare un procedimento sommario al fine di agire per la ripetizione della restante parte? Più precisamente, alla luce del “Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo”, l’indebito in questione rientra tra quelli civili, per i quali è previsto che il recupero possa avvenire, in via principale, mediante trattenute sulla pensione (come nel caso di specie) sino ad un massimo di 36 trattenute mensili.

Considerato, però, che in 10 anni sono state effettuate ben oltre 36 trattenute, l’Inps è legittimata ad agire ora tramite ingiunzione?

Perché interrompere il recupero diretto così come svoltosi sino ad ora e attivare il recupero coattivo? Inoltre, non essendo il pensionato soggetto inadempiente, vedendosi trattenuta mensilmente sul rateo pensionistico la quota per assolvere il suo debito, può addivenirsi a soluzioni diverse da un eventuale futuro pignoramento immobiliare, autorizzando, ad esempio, l’ente erogatore ad operare una trattenuta di importo superiore al quinto della pensione?

Ed infine, può procedere l’ente stesso ad un eventuale pignoramento della prima casa o deve affidarsi ad Equitalia?

L’articolo 49 (espropriazione forzata) del DPR 602/1973 stabilisce che Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) può promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie (codice di procedura civile) a tutela del creditore.

La norma, dunque, prevede la facoltà, per Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) di procedere – verosimilmente qualora il creditore (INPS) ne ravvedesse l’esigenza (nella fattispecie, nel tentativo di evitare, dopo il decesso del pensionato non indigente, di dover escutere gli eredi, con le difficoltà che questo comporta) – con ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato ad un successivo sequestro conservativo o alla trascrizione ipotecaria su un immobile di proprietà del debitore. Anche tenendo conto del fatto che l’iter di riscossione coattiva standard dell’indebito pensionistico mediante ritenuta diretta, posto in essere da INPS e seguito per circa un decennio, impedisce l’iscrizione a ruolo del debito residuo e l’affidamento della riscossione ad ADER con emissione di cartella esattoriale nei confronti del pensionato.

In poche parole, ADER non avrebbe un titolo esecutivo con cui procedere ad iscrizione ipotecaria e può procurarselo solo con decreto ingiuntivo.

Una volta notificato il precetto e il preavviso di iscrizione ipotecaria, il pensionato potrà evitare che sull’immobile di proprietà venga disposto il vincolo ipotecario, esclusivamente ricorrendo al pagamento del residuo, non potendo l’INPS accettare, in quanto non prevista dalla legge, una eventuale autorizzazione ad operare una trattenuta di importo superiore al quinto della pensione.

Resta ferma l’impossibilità per ADER di procedere ad espropriazione della prima casa (seppur ipotecata) qualora costituisca l’unico immobile di proprietà del debitore.

13 Marzo 2019 · Annapaola Ferri

Il decreto ingiuntivo, volto alla restituzione delle somme indebitamente erogate, è stato già notificato al pensionato da parte dell’INPS, che, quindi, ha optato per il recupero in via giudiziale dell’indebito (rappresentando il ricorso all’esecuzione forzata ordinaria rimedio alternativo alla riscossione coattiva tramite ruolo e che lo stesso Regolamento citato contempla in subordine alla notifica dell’avviso di addebito). Ora, stante il dettato del menzionato art. 49, DPR 602/73, secondo cui al concessionario sarebbe consentito promuovere azioni cautelari e conservative (come iscrivere ipoteca), tale assunto sarebbe da interpretare nel senso che l’Agente della Riscossione potrebbe intervenire nel procedimento monitorio già avviato da INPS a seguito, ad esempio, della mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Istituto (che quindi costituirà titolo per l’iscrizione ipotecaria), oppure sarà il medesimo ente previdenziale, munito del predetto titolo esecutivo, ad iscrivere da sè ipoteca sull’immobile di proprietà del debitore e a proseguire con il pignoramento dello stesso senza incaricare, a tal fine, l’Agente della riscossione?

Una volta ottenuto dal giudice il titolo esecutivo per la riscossione del residuo, ovvero il decreto ingiuntivo, INPS iscriverà a ruolo la somma e si rivolgerà ad ADER per l’iscrizione ipotecaria ex articolo 49 DPR 602/1973 sulla casa del debitore, al momento impignorabile.

14 Marzo 2019 · Ludmilla Karadzic

Avendo il DPR 602/1973 ad oggetto la riscossione delle imposte sul reddito, non è da ritenere inconferente il riferimento allo stesso ai fini della valutazione del caso di specie?

Alla riscossione coattiva di tributi locali, contributi previdenziali, sanzioni amministrative, affidata all’Agente della Riscossione (ma anche assegnata a concessionari locali) possono essere applicate le regole del DPR 602/1973, per quanto compatibili, come più volte ribadito dalla giurisprudenza consolidata.

Peraltro, nella fattispecie, il decreto ingiuntivo conferisce la possibilità all’INPS di iscrivere ipoteca sulla casa del debitore anche secondo il codice civile e quello di procedura civile: il ricorso all’articolo 49 del DPR 602/1973 si traduce, semplicemente, in un risparmio, per l’Erario, nei costi di trascrizione.

E qui si chiude la discussione, perché ci si sta allontanando dalla sostanza del problema per sconfinare nel leguleio.

15 Marzo 2019 · Roberto Petrella


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