Indebitato a causa di mio padre – Responsabilità patrimoniale dei soci e degli amministratori di società a responsabilità limitata

Responsabilità patrimoniale dei soci e degli amministratori












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All’età di 18 anni fu aperta a mio nome una società a responsabilità limitata che si occupava di vendita al dettaglio di cui io ero socio unico amministratore.
Non immaginando che mio padre fosse un uomo senza scrupoli, sono arrivato oggi all’età di 24 anni ricoperto di debiti nei confronti dell’agenzia delle entrate/inps, innumerevoli insolvenze per le forniture energetiche presso vari punti vendita appartenenti all’azienda, debiti spropositati per canoni di locazione presso centri commerciali in cui i negozi erano locati.

In seguito ad alcune mie sollecitazioni, io e mio padre ci recammo presso un altro notaio per cedere la carica di socio unico a lui. Ahimè informandomi tramite un avvocato, mi è stato riferito che attualmente nonostante lui ora sia il socio amministratore, dei debiti maturati nel periodo in cui io ero in carica ne dovrei rispondere io, a patto che nell’atto di cessione di carica non venga indicata la volontà nel nuovo amministratore (ovvero mio padre) di farsi carico di tutte le morosità preesistenti.
Sono in attesa di avere l’atto notarile per constatare se tale clausola fu inclusa al momento del passaggio, ma dubito di tutto ciò.

Nel caso in cui voglia verificare ingiunzioni di pagamento (alcune sono passate in mano ad avvocati/tribunali), quale tipo di casellario giudiziario dovrei richiedere? Generale, civile o penale?
Che possibilità ho per uscirne?

Com’è risaputo, i soci di una società a responsabilità limitata rispondono per i debiti societari nel limite dell’importo versato nel capitale sociale e fino a quanto loro corrisposto in fase di liquidazione della società.

Tuttavia, l’amministratore può essere chiamato a rispondere per i debiti accumulati nei confronti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate ed INPS in primis) per quel che riguarda i mancati versamenti contributivi e tributari, nel momento in cui, pur essendovi disponibilità finanziarie in bilancio, vengono distribuiti utili ai soci.

Analogo discorso vale per i crediti ordinari: banche e finanziarie che abbiano concesso un prestito alla srl senza fideiussione personale (cosa assai rara al giorno d’oggi) possono citare in giudizio per risarcimento danni l’amministratore che, invece di versare le rate di rimborso pattuite nel contratto di prestito, disponga la distribuzione di utili.

Diversa, rispetto a quanto le hanno riferito, la normativa vigente che regola l’attribuzione della responsabilità patrimoniale per i debiti societari, in caso di cessione d’azienda: il socio cedente e quello acquirente non possono, di propria iniziativa, senza il consenso dei creditori, attribuire il peso dei debiti societari accumulati alla data di cessione, al socio acquirente o a quello cedente.

Infatti, la regola generale prevede che nel trasferimento dell’azienda i creditori aziendali possono contare sulla responsabilità sia dell’alienante che dell’acquirente, entrambi obbligati in solido.

La previsione della solidarietà dell’acquirente dell’azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell’azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell’alienante: sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l’acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell’azienda.

Per la liberazione del debitore alienante è necessario uno specifico consenso dei creditori che riguardi il trasferimento dei singoli debiti e non il generico consenso al trasferimento dell’azienda.

In pratica, la giurisprudenza e la prevalente dottrina riconoscono che la responsabilità patrimoniale dell’acquirente non può essere derogata da un accordo tra alienante e acquirente, mentre è pienamente derogabile da un accordo fra acquirente e creditore. In altre parole, non è possibile cambiare il debitore senza il consenso del creditore: solo il consenso dei creditori, relativamente ai singoli debiti, costituisce causa estintiva della responsabilità dell’alienante per i debiti aziendali.

Per i debiti esattoriali può prendere visione della propria posizione con una semplice richiesta di visura all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Per eventuali debiti ordinari può visionare i dati, eventualmente censiti a suo nome, presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Per uscire dalla situazione in cui si è venuto a trovare, dovrà costringere suo padre a liquidare il proprio patrimonio per saldare i debiti societari, specie quelli derivanti dal mancato versamento di tributi e contributi.

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14 Novembre 2020 · Marzia Ciunfrini

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