Indebitamento personale superiore a pensione e stipendio – Cosa fare?






Sto cercando di trovare una soluzione per i miei suoceri che hanno accumulato debiti nel tempo con somma mensile di rate da pagare superiore agli introiti mensili.

In particolare hanno mutuo, carta revolving, fido bancario fuori soglia, prestiti vari per un totale rate di € 2.400 a fronte di stipendio e pensione di € 2.300.

Sulla pensione è già attiva cessione del quinto e sullo stipendio cessione e prestito delega per 10 anni.

L’unica cosa da fare è decidere consapevolmente di non pagare più qualcosa.

Vorrei sapere se secondo voi è meglio non pagare definitivamente e del tutto alcuni prestiti personali, oppure è meglio pagare alternativamente tutti i prestiti, assicurandosi di pagare sempre il mutuo in modo da non avere ricadute sulla casa che quindi è al coperto da possibili pignoramenti per i prossimi 10 anni (durata residua del mutuo).

Non ci sono alternative: le soluzioni sono due, vale a dire la composizione giudiziale della crisi da sovarindebitamento offerta dalla legge 3/2012 oppure il consolidamento del debito del tipo fai da te; entrambe fondate sul presupposto che finanziarie e banche fanno orecchie da mercante quando si tratta di correggere distorsioni nell’erogazione del credito facile di cui sono responsabili insieme al debitore ed accordare conseguenti piani di ristrutturazione del debito.

Composizione della crisi da sovraindebitamento

I suoi suoceri potranno presentare ciascuno un piano del consumatore, che è una delle tre “exit strategy” possibili per uscire dalla spirale dei debiti con la legge 3/2012 (accordo con i creditori, piano del consumatore, appunto, e liquidazione volontaria del patrimonio).

Per il piano del consumatore non e’ necessario il preventivo accordo dei creditori, in quanto finalizzato, a giudizio insindacabile del giudice adito, a coniugare le esigenze di rimborso dei crediti erogati compatibilmente ad un livello sostenibile di vita per il debitore.

Si dovranno solo indicare le quote mensili da corrispondere a ciascun creditore (naturalmente ridotte) per consentire che residui una quota del reddito percepito tale da soddisfare le esigenze minime di vita per il debitore.

Sarà necessario individuare un’associazione di consumatori che metta a disposizione, a costi contenuti, un professionista in grado di fornire, ai suoi suoceri, la necessaria assistenza tecnica in qualità di organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, cosi’ come previsto dalla legge 3/2012: si tratta in pratica di un avvocato, un commercialista o un notaio che possa documentare di essere stato nominato, in almeno quattro occasioni, curatore fallimentare, commissario giudiziale, delegato alle operazioni di vendita in procedure esecutive immobiliari o liquidatore.

Anche la cancelleria del Tribunale territorialmente competente (in base alla residenza del debitore che vuole fruire della procedura) puo’ eventualmente fornire utili indicazioni in tal senso.

Una volta assunto l’incarico, il professionista, interfacciandosi con il giudice delegato alla composizione delle crisi da sovraindebitamento, dovra’ cercare di concordare, con i suoi suoceri, proprio l’importo delle rate da pagare per servire il debito, in modo da ottenere l’omologazione del piano di ristrutturazione.

Consolidamento del debito “fai da te”

In questo caso si parte dalla considerazione che il decreto legge 83/15, in vigore dal 27 giugno 2015, ha apportato modifiche all’articolo 545 del codice di procedura civile con l’introduzione del seguente comma Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita’ che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della meta’. La parte eccedente tale ammontare e’ pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Passando al pratico, e fissando, per comodita’ di calcolo, in 500 euro mensili il trattamento minimo di pensione indicato dall’INPS, la quota impignorabile di una pensione sale a 750 euro circa.

Il che significa che la parte su cui va calcolato il 20% della pensione spettante per pignoramento al primo creditore procedente è pari, qualora la pensione percepita (al lordo di cessione) assommi a 1000 euro, a 50 euro circa.

Per quanto attiene lo stipendio, non è purtroppo previsto un minimo vitale, e la quota effettivamente pignorabile sarà pari al 20% dell’intero stipendio percepito (sempre al lordo di cessione e, in questo caso, anche di prestito delega).

Riassumendo: premesso che bisognerà comunque adempiere alla cessione e al prestito delega (le cui rate vengono prelevate alla fonte) nonché al mutuo per evitare che venga aggredito dalla banca un bene primario; e supponendo che i debiti residui siano stati assunti esclusivamente con banche e finanziarie, si potrà allora sospendere il pagamento di tutte le altre rate ed attendere che qualcuno dei creditori si faccia avanti per pignorare stipendio e/o pensione. Il più solerte prenderà la quota spettante. Gli altri dovranno attendere pazientemente che venga soddisfatto il creditore procedente per poter ottenere il dovuto, sempre a rate, e sempre uno alla volta.

11 Ottobre 2015 · Annapaola Ferri


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