Incasso di un assegno emesso a titolo di deposito cauzionale per compensare un’indennità di occupazione non ancora accertata e quantificata da sentenza

Contratto di locazione - La compensazione fra indennità di occupazione ed il deposito cauzionale deve essere autorizzata dal giudice


DOMANDA

Il mio inquilino non paga da 3 mesi l’indennità di occupazione per contratto scaduto, ed io ho deciso di incassare l’assegno dato a garanzia 8 anni fa, apponendovi la data. Premetto che l’assegno è stato emesso dalla moglie dell’inquilino non conduttrice.
Rischio qualcosa?


RISPOSTA

Qualora l’intestataria del conto corrente di traenza dell’assegno, coniuge in separazione dei beni del conduttore, avesse chiuso il rapporto con la banca o con Poste Italiane, sarebbe impossibile recuperare il credito nominale, con un’azione esecutiva di recupero crediti basata sull’assegno rimasto impagato, dal momento che risulterebbe inesistente qualsiasi contratto sottostante, stipulato fra locatore e traente (intestatario del conto corrente di traenza) che potrebbe giustificare l’emissione dell’assegno stesso.
Inoltre, se l’assegno risulta (da contratto di locazione) essere stato emesso a titolo di deposito cauzionale a copertura di eventuali danni arrecati dal conduttore all’appartamento nel corso della durata del contratto di locazione, il locatore, mettendo all’incasso l’assegno, opera una compensazione arbitraria fra deposito cauzionale e indennità di occupazione. L’indennità di occupazione dovrebbe essere chiesta e quantificata dal giudice, l’unico soggetto che potrebbe anche autorizzare la compensazione fra deposito cauzionale e indennità di occupazione.
Infine, in assenza di danni reclamabili da parte del locatore, il conduttore potrebbe chiedere, in via giudiziale, la restituzione dell’assegno rilasciato a titolo di deposito cauzionale (appropriazione indebita).


16 Febbraio 2024 - Piero Ciottoli


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