Addebito di assegni sul conto corrente del titolare defunto

Gli assegni presentati allo sportello dopo il decesso del correntista traente non possono essere incassati












Traente firma tre assegni con clausola di riempimento nei limiti della provvista in favore del beneficiario: il traente decede e successivamente al decesso il beneficiario pone all’incasso, dopo aver apposto la data, gli assegni bancari. I predetti assegni tornano indietro con la causale “firma non conforme allo specimen”. Il beneficiario propone denuncia querela per falso ideologico. Il Gip, in sede di giudizio di opposizione all’archiviazione, archivia asserendo la carenza dell’elemento psicologico del reato, id est il dolo specifico dichiarando che la genuinità, eventuale, della sottoscrizione darebbe adito a controversia solo civile. In sede di giudizio di opposizione all’archiviazione la banca si difende dichiarando che ha bloccato gli assegni in quanto il correntista è deceduto. Nell’instaurando processo civile si può chiedere, di là del risarcimento del danno patrimoniale per l’illegittimità del mancato pagamento degli assegni, il risarcimento del danno morale da reato, id est falso ideologico quantunque il Gip l’abbia escluso? Grazie anticipatamente per la risposta.

Gli assegni presentati allo sportello dopo il decesso del correntista traente non possono essere incassati: a tutela degli eredi, il conto corrente è bloccato a prelievi che non siano addebiti periodici precedentemente approvati dal titolare. Gli eredi, comunque, saranno tenuti ad onorare le obbligazioni. Questo indipendentemente dallo specimen conforme o meno: la causale del diniego di corrispondere al beneficiario l’importo facciale degli assegni sembra essere assolutamente fuori luogo.

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23 Aprile 2022 · Simonetta Folliero