Assegni emessi con beneficiario e importo, regolarmente sottoscritti dal traente, ma privi di data – Possono essere presentati all’incasso?

Assai rischiosa, per il traente, sarebbe la denuncia di furto presentata e per assegni regolarmente sottoscritti e compilati, anche se privi di data












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Ho aiutato un amico in difficoltà che il quale ha emesso, a mio favore, assegni non datati e due scritture private in cui specifica il motivo del prestito e l’impegno alla restituzione alla prima vendita di uno degli immobili in suo possesso. Devo mettere la data, incassarli entro gli 8 giorni facendoli protestare? Potrebbe aver fatto falsa denuncia di smarrimento o altro per bloccarmi, come anche revoca del pagamento di quegli assegni? Vi prego di consigliarmi, la perdita per me è pesante non meno dell’avvilimento per il gesto fatto da un amico di sempre.

Sull’assegno può essere apposta (anche con timbro, essendo questa la evidente volontà del traente) la data del giorno in cui verranno presentati i titoli allo sportello per l’incasso (l’importante è che la firma sia stata apposta dal traente, ovvero dal correntista che ha emesso gli assegni): anche se non frequente, sarebbe assai imbarazzante sostenere il furto (e la successiva revoca o blocco) di assegni bancari o postali completati sia nell’identificazione del beneficiario, che nell’importo nominale (in lettere e in cifre) sia nella sottoscrizione. E sarebbe assai complicato per il traente sostenere che la firma dell’assegno è stata contraffatta. In altre parole, con la presentazione allo sportello degli assegni sottoscritti dal traente, senza alcuna contraffazione, sarebbe il traente a rischiare implicazioni penali (e non il beneficiario dell’assegno non trasferibile) qualora egli insistesse nel simulare l’avvenuto furto.

Non volendo scatenare l’inferno, il beneficiario può anche apporre sugli assegni le date di effettivo rilascio. In tale evenienza, gli assegni potrebbero non essere pagati in virtù del blocco disposto dal traente.

In pratica, qualora gli assegni (con data corrente) risultassero scoperti, il traente, per non rischiare la revoca semestrale della facoltà di emettere assegni di qualsiasi istituto di credito, ottenuta con l’iscrizione in CAI (Centrale di Allarme Interbancaria), nonché per evitare le sanzioni pecuniarie disposte dal Prefetto competente in conseguenza all’emissione di assegni privi della necessaria copertura, potrebbe adempiere con il pagamento tardivo entro sessanta giorni dalla data di scadenza di ciascuno di essi (importo nominale più penale del 10% sull’importo nominale, più spese sostenute dalla banca). Qualora l’inadempimento dovesse persistere oltre i 60 giorni, il beneficiario insoddisfatto potrà agire con precetto e successivo pignoramento dei beni intestati al debitore inadempiente semplicemente sulla base dei due assegni non pagati in occasione della presentazione allo sportello (dunque il beneficiario potrà promuovere quella che viene indicata come azione esecutiva diretta, senza dover chiedere un decreto ingiuntivo al giudice).

A parere del Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (decisione numero 2567/13) la potenziale idoneità della segnalazione in CAI ad indurre il traente a far fronte alla propria obbligazione non può essere ritenuta minore di quella del protesto (pur considerando che l’iscrizione nel Registro Informatico conferisce al mancato adempimento una visibilità maggiore, estesa all’intera collettività) e, pertanto, l’omissione della levata del protesto da parte della banca o dell’ufficio postale, in caso di mancata copertura dell’assegno e in assenza di giranti, quando siano avviate le procedure per la segnalazione in CAI, non può essere ritenuta lesiva degli interessi del beneficiario e come tale illegittima. Insomma, la banca (o l’ufficio postale) può rinunciare al protesto quando l’assegno risultato scoperto é non trasferibile oppure é trasferibile ma non ci sono giranti atteso che l’incidenza negativa e della segnalazione in CAI nella vita di relazione del debitore inadempiente è ben più grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare solo sul piano reputazionale.

Dunque, non si potrebbe comunque contestare alla banca il protesto (inutile) di un assegno non trasferibile, anche se parzialmente scoperto; inoltre la banca non è tenuta ad avvisare il correntista per l’emissione di un assegno a vuoto: nè potrebbe farlo. Infatti una volta presentato alla sportello scelto dal beneficiario (che, ricordiamolo, potrebbe far parte di una rete che non appartiene all’istituto di credito del traente) un assegno privo di adeguata copertura, si attiva automaticamente una procedura che la banca del traente (chi ha emesso l’assegno) non potrebbe (anche volendo) controllare.

Pertanto, i due assegni con data corrente, supposti non trasferibili e non trasferiti, non dovrebbero essere sottoposti a protesto.

Qualora, invece, gli assegni (con data effettiva di emissione) risultassero bloccati, allora sarebbe necessario per riscuoterli coattivamente, procurarsi dal giudice un decreto ingiuntivo e sulla base del decreto ingiuntivo procedere con azione esecutiva finalizzata al pignoramento dei beni del debitore qualora quest’ultimo decidesse di non adempiere.

In tale evenienza il traente debitore non potrebbe subire alcun protesto. Egli avrebbe 40 giorni di tempo per opporsi al decreto ingiuntivo emesso dal giudice, ma certamente sarebbe assai pericoloso (per lui) persistere in sede giudiziale a raccontare la storiella del furto subito per assegni completati e sottoscritti regolarmente.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

5 Luglio 2023 · Simonetta Folliero

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)