Imu – intervenuta prescrizione?

Il Comune deve inviare l’avviso di accertamento al destinatario entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del tributo locale












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Ho ricevuto in data 23/02/ 2023 accertamento per omesso versamento IMU del 2017: secondo i miei calcoli (spero non errati) avrebbero dovuto notificare entro il 31 Dicembre 2022. Potete darmi delucidazioni in merito? Nel caso avessi ragione quale procedura seguire per l’annullamento?

Il Comune ove è ubicato l’immobile soggetto ad IMU deve inviare l’avviso di accertamento al destinatario entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del tributo locale, ovvero, nel caso specifico, entro il 31/12/2022.

Bisogna tuttavia verificare quando l’avviso di accertamento è stato affidato dal Comune a Poste Italiane per la notifica: infatti, se la raccomandata A/R dell’avviso di accertamento è stata presentata dal mittente all’ufficio postale entro il 31 dicembre 2022, è quella la data che va considerata per verificare l’eventuale decadenza della pretesa e non la data in cui l’avviso di accertamento viene consegnato al destinatario (23 febbraio 2023).

Se, invece, la data di invio della raccomandata è successiva al 31 dicembre 2022 la pretesa è decaduta essendo stata superata la data ultima prevista per la trasmissione dell’avviso di accertamento al presunto debitore destinatario, ovvero il 31 dicembre 2022.

In un tale scenario, è necessario cominciare la via crucis di opposizione eccependo l’intervenuta decadenza della pretesa creditizia per decadenza, cioè per superamento dei termini previsti dalla normativa vigente per effettuare la notifica al contribuente, chiedendo lo sgravio (l’annullamento) dell’avviso, ed attendendo le determinazioni del Comune Creditore. Il ricorso amministrativo in autotutela si presenta inviando una semplice memoria scritta con la quale si contesta il diritto del creditore a procedere per intervenuta decadenza dell’avviso, senza alcun riferimento normativo e senza troppe complicazioni o formule giuridiche di rito (chiunque, pur senza competenze in materia tributaria, può redigere un ricorso amministrativo in autotutela), ma l’invio deve essere effettuato con raccomandata A/R o avvenire attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC).

Purtroppo però il Comune, in questa fase, non è obbligato a rispondere entro termini ben definiti, mentre il ricorso giudiziale, alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) territorialmente competente deve essere depositato, tassativamente, entro 60 giorni dalla data in cui la pretesa è stata notificata al destinatario (cioè entro 60 giorni a partire dal 23 febbraio 2022).

Ed allora si procede così: nelle vicinanze della data scadenza temporale del termine di presentazione del ricorso giudiziale, qualora il Comune non abbia ancora fornito una risposta in merito all’accoglimento del ricorso amministrativo in autotutela (come quasi sempre accade), ci si reca presso gli uffici comunali preposti alla riscossione dei tributi locali, chiedendo informazioni circa l’esito della pratica.

Qualora l’esito fosse negativo, o il Comune avesse già risposto negando lo sgravio e persistendo nella richiesta del tributo risalente al 2017, si leggono le motivazioni e ci si affida, eventualmente, ad un professionista abilitato e presentare ed assistere il destinatario dell’avviso di accertamento (che diventa esecutivo dopo 60 giorni di inerzia) in un ricorso giudiziale alla CTP. Il ricorso giudiziale funge anche da reclamo formale ed il Comune creditore, qualora non lo avesse già fatto, questa volta deve obbligatoriamente rispondere con una comunicazione ufficiale entro 60 giorni dal deposito del reclamo. Per concludere, entro 90 giorni dal deposito del reclamo presso la CTP, bisogna formalizzare il ricorso giudiziale e decidere se ritirarsi dal contenzioso (risparmiando altre spese legali) o procedere chiedendo l’intervento dei giudici tributari.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

23 Febbraio 2023 · Giorgio Valli

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)