IMU e benefici fiscali per l’acquisto della prima casa

Per fruire dei benefici per l’acquisto della prima casa, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la residenza


DOMANDA

Sono proprietaria di una casa indipendente dove, con i miei figli minori, abbiamo avuto residenza fino a dicembre 2021: nell’ottobre 2019 è stata acquistato un appartamento in condominio e intestato ai miei figli minori: l’acquisto è stato eseguito con le modalità di prima casa per la quale entro 18 mesi si sarebbe cambiata residenza (riferiti da ottobre 2019, acquisto appartamento, ad giugno 2021),poi vi è stata la proroga per il problema Covid-19,e si arriva a dicembre 2021, data in cui effettuo cambio residenza effettiva.
Insomma per farla breve, cambiando residenza e usufruendo della proroga, ora mi ritrovo con la tassa IMU del 2019 di questo appartamento e la tassa IMU 2022 della casa cui sono proprietaria esclusiva io, già pagata e, dove abbiamo avuto la residenza fino a dicembre 2021.
Spero di aver spiegato al meglio questa situazione in cui ora mi ritrovo a pagare 2 tasse IMU e non riesco a capirne il motivo.


RISPOSTA

Per fruire dei benefici per l’acquisto della prima casa, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza: se residente in altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.
Questo consente all’acquirente di versare un’imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%), nonché di corrispondere un’imposta ipotecaria e catastale ciascuna fissa nella misura di 50 euro.
Tutto ciò (i 18 mesi, più proroga, per cui è possibile differire l’acquisizione della residenza anagrafica nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato nell’ottobre 2019, conservando il diritto alle agevolazioni fiscali) nulla ha a che vedere con l’obbligo di versamento dell’Imposta Municipale Unica (IMU): in pratica i suoi due figli, proprietari dell’appartamento acquistato nell’ottobre 2019, sono obbligati, fin da subito a corrispondere l’IMU per il nuovo immobile in cui non risultano residenti (per due mesi dell’anno 2019, e per il biennio 2020/2021, mentre, da gennaio 2022, lei è tenuta a versare l’IMU per la vecchia casa di cui risulta essere proprietaria, ma non residente a decorrere proprio da gennaio 2022.
In conclusione, considerando che mamma e figli minori hanno sempre la medesima residenza anagrafica, dovrà sempre essere pagata l’Imposta Municipale Unica (IMU) a partire da ottobre 2019 per uno dei due immobili di proprietà del nucleo familiare.


4 Ottobre 2022 - Giorgio Valli


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