DOMANDA
Sono proprietaria di una casa indipendente dove, con i miei figli minori, abbiamo avuto residenza fino a dicembre 2021: nell’ottobre 2019 è stata acquistato un appartamento in condominio e intestato ai miei figli minori: l’acquisto è stato eseguito con le modalità di prima casa per la quale entro 18 mesi si sarebbe cambiata residenza (riferiti da ottobre 2019, acquisto appartamento, ad giugno 2021),poi vi è stata la proroga per il problema Covid-19,e si arriva a dicembre 2021, data in cui effettuo cambio residenza effettiva.
Insomma per farla breve, cambiando residenza e usufruendo della proroga, ora mi ritrovo con la tassa IMU del 2019 di questo appartamento e la tassa IMU 2022 della casa cui sono proprietaria esclusiva io, già pagata e, dove abbiamo avuto la residenza fino a dicembre 2021.
Spero di aver spiegato al meglio questa situazione in cui ora mi ritrovo a pagare 2 tasse IMU e non riesco a capirne il motivo.
RISPOSTA
Per fruire dei benefici per l’acquisto della prima casa, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza: se residente in altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.
Questo consente all’acquirente di versare un’imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%), nonché di corrispondere un’imposta ipotecaria e catastale ciascuna fissa nella misura di 50 euro.
Tutto ciò (i 18 mesi, più proroga, per cui è possibile differire l’acquisizione della residenza anagrafica nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato nell’ottobre 2019, conservando il diritto alle agevolazioni fiscali) nulla ha a che vedere con l’obbligo di versamento dell’Imposta Municipale Unica (IMU): in pratica i suoi due figli, proprietari dell’appartamento acquistato nell’ottobre 2019, sono obbligati, fin da subito a corrispondere l’IMU per il nuovo immobile in cui non risultano residenti (per due mesi dell’anno 2019, e per il biennio 2020/2021, mentre, da gennaio 2022, lei è tenuta a versare l’IMU per la vecchia casa di cui risulta essere proprietaria, ma non residente a decorrere proprio da gennaio 2022.
In conclusione, considerando che mamma e figli minori hanno sempre la medesima residenza anagrafica, dovrà sempre essere pagata l’Imposta Municipale Unica (IMU) a partire da ottobre 2019 per uno dei due immobili di proprietà del nucleo familiare.
4 Ottobre 2022 - Giorgio Valli
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