Impugnazione della donazione effettuata in vita dal donante a favore di uno degli eredi (azione di riduzione della quota ereditaria spettante al coerede donatario)





I coeredi devono conferire alla massa ereditaria tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione , direttamente o indirettamente





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L’impugnazione di una donazione effettuata dalla de cuius nell’anno 2000 nei confronti di uno degli eredi si puà eccepire ora in un giudizio di riduzione per lesione di legittima o sono passati più di 20 anni?

I legittimari (coniuge, figli o ascendenti del de cuius) che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente.

L’obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal de cuius devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire (Corte di Cassazione sentenza 8510/2018).

I termini di prescrizione del diritto del coerede non donatario di impugnare la donazione effettuata in vita dal donante a favore di uno degli eredi (più correttamente, per avviare azione di riduzione della quota di eredità lasciata all’erede donatario, che tenga conto anche di quanto da lui già ricevuto a titolo donativo) decorrono, ovviamente, dalla data del decesso del donante e non dalla data in cui la donazione fu effettuata (venti anni fa).

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23 Gennaio 2023 · Giorgio Martini

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