Innanzitutto, va precisato che la cessazione del rapporto matrimoniale (divorzio) fa venire meno l’impresa familiare, in ragione della non configurabilità di un persistente rapporto coniugale: tale automatica conseguenza non potrà invece desumersi dalla mera separazione personale (legale e/o di fatto), che non annulla il vincolo matrimoniale.
L’impresa familiare non è un soggetto giuridico di tipo societario, anche se necessita di atto costitutivo per il suo avvio: nei confronti dei terzi è considerata come una impresa individuale, per cui l’imprenditore risponde illimitatamente con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte.
In sostanza, i debiti assunti da chi, fra i due coniugi, ha sottoscritto l’obbligazione possono poi essere ripartiti dopo lo scioglimento dell’impresa familiare (e del vincolo matrimoniale), in ragione del regime patrimoniale coniugale (comunione o separazione dei beni) adottato e vigente al momento in cui l’obbligazione veniva assunta.
10 Settembre 2019 · Tullio Solinas