Impiegata con doppia cessione del quinto e atto pignoramento in busta paga


Cessione del quinto, pignoramento stipendio, prestito delega





Avendo in atto in busta paga la cessione del quinto, la cessione della delega e da questo mese un atto di pignoramento, desideravo sapere se nel corso di questi anni posso rinnovare le cessioni così come facevo prima o avendo un pignoramento esiste una normativa che lo vieta.

Nel seguito, per chiarezza, affronteremo esclusivamente le problematiche relative al cumulo della cessione del quinto e del pignoramento dello stipendio. Resta escluso qualsiasi riferimento al prestito delega (doppio quinto) che attiene alla libera contrattazione fra lavoratore e datore di lavoro, regolata solo sommariamente dalla normativa vigente.

La legge disciplina l’ipotesi del cumulo della cessione con uno o piu’ eventuali pignoramenti della retribuzione. Il cumulo puo’ verificarsi in due distinte ipotesi, in relazione alle quali il legislatore fissa precisi limiti quantitativi.

Qualora la retribuzione del lavoratore sia gia’ gravata da una trattenuta a titolo di pignoramento e successivamente il medesimo stipuli un contratto di finanziamento da estinguersi mediante cessione della retribuzione, la quota di stipendio “cedibile” dal dipendente non puo’ eccedere la differenza tra i due quinti della retribuzione (considerata al netto delle trattenute fiscali e previdenziali) e la quota “vincolata” dal pignoramento; in ogni caso, la quota “ceduta” non puo’ essere superiore ad un quinto della retribuzione complessiva netta.

Ad esempio – la retribuzione netta del lavoratore e’ 900 euro; un creditore del dipendente, ne ha gia’ ottenuto il pignoramento nei limiti di un quinto della stessa (pari a 180 euro); successivamente il dipendente stipula un contratto di cessione di quote dello stipendio pari a 160 euro mensili: l’azienda puo’ dar corso anche alla trattenuta a titolo di cessione (in aggiunta a quella effettuata a titolo di pignoramento) in quanto la rata stabilita dalla societa’ finanziaria e’ inferiore alla differenza tra i 2/5 della retribuzione netta (360 euro) e la quota pignorata (180 euro) ed e’ altresi’ inferiore a 1/5 (180 euro) della retribuzione netta complessiva.

Se invece il dipendente ha stipulato un contratto di cessione della retribuzione e successivamente al datore di lavoro viene notificato un atto di pignoramento, la quota aggredibile dal creditore pignorante e’ costituita dalla differenza tra la meta’ dello stipendio (al netto delle trattenute fiscali e previdenziali) e la quota gia’ ceduta dal lavoratore.

Ad esempio, supponiamo che la retribuzione netta del dipendente sia pari a 900 euro e che il lavoratore subisca mensilmente una trattenuta a titolo di cessione dello stipendio pari a 160 euro: la quota di retribuzione aggredibile mediante pignoramento e’ pari a 290 euro ossia la differenza tra la meta’ della retribuzione (450 euro) e la quota ceduta destinata all’estinzione del finanziamento.

24 Aprile 2015 · Annapaola Ferri


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