Il diritto alla riscossione di Equitalia ha un termine di decadenza?






Una volta che Equitalia ha notificato la propria cartella, esiste un termine entro il quale la stessa agenzia deve procedere alla riscossione?

In altri termini se Equitalia attende il momento per attaccare, e fa passare anni prima di agire, il suo diritto alla riscossione, si prescrive, decade o resta in perpetuo?

Già nel momento in cui Equitalia prende in carico il compito (data di esecuitività del ruolo) di riscuotere il credito vantato dalla PA, esistono precisi termini, detti di decadenza, entro i quali l’agente della riscossione è obbligato a notificare la cartella esattoriale al debitore.

Per fare solo un esempio, fra i casi più comuni a cui, tuttavia, il debitore spesso non presta la dovuta attenzione, basta ricordare il verbale di multa elevato dalla polizia municipale: ebbene, dal momento in cui il credito viene passato ad Equitalia per la riscossione coattiva (data di esecutività del ruolo) non possono passare più di due anni, pena la nullità della cartella esattoriale (in quanto decaduta) per la notifica al debitore.

Una volta che la cartella esattoriale è stata correttamente notificata al debitore, l’agente della riscossione deve attivarsi entro precisi termini, detti di prescrizione, per poter riscuotere il debito. I termini di prescrizione variano in base alla natura del credito per cui Equitalia agisce: si ha quindi, una prescrizione decennale (prescrizione lunga) per quel che riguarda i crediti erariali (imposte e tasse dovute allo Stato: IRPEF, IVA, IRAP)ed i crediti contributivi (INPS, INAIL) per passare poi ad una prescrizione cosiddetta breve (quinquennale) nel caso di tributi locali (ICI, TARSU, TASI) oppure triennale, per quel che riguarda la tassa automobilistica, più nota come bollo auto.

Attenzione, però, a cogliere il senso effettivo dei termini di prescrizione: quando al debitore, ad esempio, viene correttamente notificata una cartella esattoriale per omesso o insufficiente versamento dell’IRPEF, ciò non vuol dire che se entro dieci anni Equitalia non riesce a riscuotere il credito vantato dall’Amministrazione fiscale, il debito si prescrive. Ciò è vero se, e solo se, in quei dieci anni Equitalia “dimentica” di notificare al debitore una qualsiasi comunicazione (avviso di intimazione al pagamento) in cui richiede l’importo oppure non tenta (anche infruttuosamente) di pignorare beni del debitore (stipendio, conto corrente) o ancora non pone in essere misure cautelari alla riscossione del debito (iscrizione di ipoteca sulla casa di proprietà o di fermo amministrativo sul veicolo del debitore).

Dalla data in cui Equitalia notifica al debitore una qualsiasi comunicazione inerente la pretesa o pone in essere tentativi (anche infruttuosi) di azione esecutiva, il termine di prescrizione si rinnova per un’altra finestra temporale dipendente dalla natura del credito da riscuotere (altri dieci anni per crediti erariali e contributivi, altri cinque anni per tributi locali, altri tre per il bollo auto).

In conclusione, per utilizzare un suo termine, il debito resta perpetuo se Equitalia non si “distrae” e fino a quando i discendenti non rinunciano all’eredità (supponendo sempre che le leggi oggi vigenti non cambino)

8 Settembre 2014 · Giorgio Valli


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