Cartella esattoriale per ici 2010/2011 ed abitazione principale


Cartella esattoriale (o cartella di pagamento), tributi locali





Mi sono arrivate due cartelle esattoriali dal comune per mancato pagamento ici anno 2010-2011

Anni in cui non si pagava sull’abitazione principale. Io ho sempre avuto la residenza in questa abitazione, mia moglie ed i figli per motivi di lavoro avendo un’attività in un comune vicino hanno un’altra residenza (altro comune). Ho considerato la mia, abitazione predominante in quanto per circa sette mesi all’anno ci trasferiamo nella suddetta abitazione per assistere mia madre, inferma al 100% (ci dividiamo nell’assistenza con la famiglia di mio fratello).

Ho sbagliato?

Per gli anni successivi mi sono comportato nello stesso modo con l’IMU e mi hanno detto che molto probabilmente ho sbagliato ancora dicendomi che l’avrei potuto fare solo per motivi di lavoro facendo riferimento ad una circolare ministeriale

Nella mia disperazione cercando su vari siti ho trovato :

“Secondo la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012, nel caso in cui due coniugi stabiliscano la loro residenza e dimora abituale in due immobili ubicati in due diversi comuni sarà possibile usufruire per entrambi delle agevolazioni prima casa qualora non si tratta di una mera operazione “elusiva” ma, al contrario, sia motivata da un’effettiva e reale necessità (ad esempio trasferimenti per motivi di lavoro).

Mi sembra da cittadino ignorante in materia che il mio caso non sia escluso, ho fatto le cose giuste? Per l’ICI 2010-2011 è applicabile?

Ai fini fiscali, per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente.

La deduzione per l’abitazione principale ai fini ICI (che comportava l’abbattimento del reddito da fabbricati) competeva per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possedeva due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spettava esclusivamente per il reddito dell’immobile che il contribuente utilizzava come abitazione principale.

La circolare del MEF che lei cita è, invece, riferita alla possibilità di beneficiare delle agevolazioni prima casa anche per l’acquisto di un secondo immobile in altro Comune, in cui uno dei due coniugi è costretto a stabilirsi per trasferimento riconducibile a motivi di lavoro.

15 Ottobre 2015 · Piero Ciottoli


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