Ho pagato un debito già prescritto – Posso richiedere indietro i soldi?


A volte capita di pagare anche se il creditore non ha più diritto a ottenere il pagamento del debito, ovvero, se lo stesso è prescritto.





Parecchi anni fa, a causa di un attività andata male, ho accumulato un debito, discretamente importante, con uno dei miei ex fornitori.

Dopo vari tentativi di recuperare il credito andati a vuoto (ero praticamente nullatenente all’epoca) il creditore sembrava avesse desistito.

Passano gli anni e non si fa vivo nessuno.

Un mese fa, però, mi telefonano a casa e, come per magia, si rifà vivo il creditore.

Avendo regolarizzato la mia situazione economica e, soprattutto, per smettere di riessere ossessionato e tartassato da decreti ingiuntivi o altro, l’ho incontrato e ho deciso di pagare il mio vecchio debito con un assegno.

Qualche giorno fa, però, un mio amico avvocato mi ha detto che, essendo passati diversi anni senza intimazioni di pagamento, decreti e null’altro, il debito era in realtà prescritto.

Ora, volendo, potrei richiedere indietro i soldi e passare da coniglio a volpe?

A volte capita di pagare anche se il creditore non ha più diritto a ottenere il pagamento del debito, ovvero, se lo stesso è prescritto.

Tale ipotesi può accadere sia se si faccia spontaneamente, nel caso di amicizie o perché si tenga al proprio buon nome, ma anche per ignoranza, poiché, come nel suo caso, non si sappia dell’intervento della prescrizione.

Ma in questo caso, anche se ci si accorga, solo dopo aver pagato, che il debito era prescritto, non si possono avere indietro, legalmente, i soldi.

L’articolo 2490 del codice civile, infatti, chiarisce che non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.

Detto in parole povere, dunque, chi, senza saperlo, effettua il pagamento di un debito già prescritto non ha diritto alla restituzione dei soldi.

31 Gennaio 2018 · Loredana Pavolini

La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia numero 19654/2014 ha stabilito che L’applicazione dell’articolo 2940 del codice civile esige che quello adempiuto sia un debito effettivamente esistente e che il pagamento presenti carattere spontaneo, posto che la ratio della norma è di evitare che chi paga quando non vi è più tenuto, sebbene originariamente obbligato, abbia successivamente a pentirsene, sicché, qualora il creditore abbia formalizzato la costituzione in mora del debitore, non opera il divieto di ripetizione delle somme.

Insomma, la telefonata ed il successivo incontro informale ha salvato il creditore: se egli avesse formalmente (con raccomandata AR) messo in mora il debitore per il credito ormai prescritto, quest’ultimo avrebbe potuto chiedere indietro i soldi.

31 Gennaio 2018 · Annapaola Ferri


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